Art. 4. Corsi e programma 1. I corsi, non inferiori a tre per anno accademico, sono articolati in cicli di almeno dieci lezioni ciascuno. 2. Il programma dei corsi sara' particolarmente rivolto all'inserimento degli iscritti nella vita sociale e culturale delle comunita' nelle quali risiedono, promuovendo rapporti di collaborazione con enti locali, istituzioni pubbliche e private competenti in materia di servizi sociali, associazioni culturali e di volontariato. 3. I docenti delle materie letterarie, storiche e scientifiche debbono essere in possesso di laurea attinente agli argomenti dei relativi corsi. 4. Le universita', al termine dell'anno accademico, potranno rilasciare attestati di frequenza ai corsi che, in ogni caso, non avranno valore legale.