Art. 4.
                          Corsi e programma
 
   1.  I  corsi,  non  inferiori  a  tre  per  anno  accademico, sono
articolati in cicli di almeno dieci lezioni ciascuno.
   2.  Il  programma  dei   corsi   sara'   particolarmente   rivolto
all'inserimento  degli  iscritti nella vita sociale e culturale delle
comunita'   nelle   quali   risiedono,   promuovendo   rapporti    di
collaborazione  con  enti  locali,  istituzioni  pubbliche  e private
competenti in materia di servizi sociali, associazioni culturali e di
volontariato.
   3.  I  docenti  delle  materie letterarie, storiche e scientifiche
debbono essere in possesso di laurea  attinente  agli  argomenti  dei
relativi corsi.
   4.  Le  universita',  al  termine  dell'anno  accademico, potranno
rilasciare attestati di frequenza ai corsi che,  in  ogni  caso,  non
avranno valore legale.