Art. 6.
            Domanda di ammissione ai contributi regionali
 
   1.  Le  domande  di  ammissione  ai  contributi  regionali  di cui
all'art. 5 vano presentate alla giunta regionale entro il  30  giugno
di ogni anno.
   2.  A  tali  domande,  a  pena  di  inammissibilita',  deve essere
allegata la seguente documentazione:
     a)   programma   dettagliato   delle   iniziative   previste   e
corrispondente relazione di spesa;
     b)   relazione   sulle  attivita'  svolte  nell'anno  accademico
precedente, corredata  di  copia  dei  programmi,  sussidi  didattici
eventualmente   prodotti,   elenco   dei   frequentanti,   consuntivo
finanziario;
     c) indicazione delle strutture organizzative, compreso  l'elenco
delle cariche sociali;
     d) indicazione dei contributi, pubblici o privati, eventualmente
concessi per le medesime iniziative;
     e)  attestazione del possesso dei requisiti previsti dal comma 2
dell'art. 2.
   3. La giunta delibera sulla concessione dei contributi entro il 15
settembre dello stesso anno.
   4. I contributi saranno anche commisurati al numero dei corsi.