Art. 6. Domanda di ammissione ai contributi regionali 1. Le domande di ammissione ai contributi regionali di cui all'art. 5 vano presentate alla giunta regionale entro il 30 giugno di ogni anno. 2. A tali domande, a pena di inammissibilita', deve essere allegata la seguente documentazione: a) programma dettagliato delle iniziative previste e corrispondente relazione di spesa; b) relazione sulle attivita' svolte nell'anno accademico precedente, corredata di copia dei programmi, sussidi didattici eventualmente prodotti, elenco dei frequentanti, consuntivo finanziario; c) indicazione delle strutture organizzative, compreso l'elenco delle cariche sociali; d) indicazione dei contributi, pubblici o privati, eventualmente concessi per le medesime iniziative; e) attestazione del possesso dei requisiti previsti dal comma 2 dell'art. 2. 3. La giunta delibera sulla concessione dei contributi entro il 15 settembre dello stesso anno. 4. I contributi saranno anche commisurati al numero dei corsi.