Art. 8. Copertura finanziaria 1. Per la concessione dei contributi previsti dalla presente legge e' autorizzata per l'anno 1991 la spesa di L. 200 milioni; per gli anni successivi, l'entita' del contributo sara' stabilita con le leggi di approvazione dei rispettivi bilanci. 2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'autorizzazione di spesa di cui al comma precedente, si provvede nel modo che segue: a) per l'onere di L. 200 milioni, relativo all'anno 1991, mediante riduzione per pari importo dello stanziamento del capitolo 5100101 del bilancio 1991, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento di cui alla partita 13, elenco 1; b) per gli oneri relativi agli anni successivi, mediante impiego di quota parte dell'assegnazione dei fondi spettanti alla regione a titolo di ripartizione del fondo comune di cui all'art. 18 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e successive modificazioni. 3. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate per le finalita' di cui al comma 1 sono iscritte: a) per l'anno 1991 a carico del capitolo che la giunta regionale e' autorizzata ad istituire nello stato di previsione della spesa per il detto anno con la denominazione "Interventi per la promozione delle universita' della terza eta' nelle Marche" e con lo stanziamento di competenza e di cassa di L. 200 milioni; b) per gli anni successivi a carico dei capitoli corrispondenti. 4. Gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 5100101 dello stato di previsione della spesa 1991 sono ridotti di L. 200 milioni.