Art. 8.
                        Copertura finanziaria
 
   1. Per la concessione dei contributi previsti dalla presente legge
e'  autorizzata  per  l'anno 1991 la spesa di L. 200 milioni; per gli
anni successivi, l'entita' del  contributo  sara'  stabilita  con  le
leggi di approvazione dei rispettivi bilanci.
   2.  Alla  copertura  degli  oneri derivanti dall'autorizzazione di
spesa di cui al comma precedente, si provvede nel modo che segue:
     a) per l'onere  di  L.  200  milioni,  relativo  all'anno  1991,
mediante  riduzione  per pari importo dello stanziamento del capitolo
5100101  del   bilancio   1991,   all'uopo   utilizzando   l'apposito
accantonamento di cui alla partita 13, elenco 1;
     b) per gli oneri relativi agli anni successivi, mediante impiego
di  quota  parte dell'assegnazione dei fondi spettanti alla regione a
titolo di ripartizione del fondo comune  di  cui  all'art.  18  della
legge 16 maggio 1970, n. 281, e successive modificazioni.
   3.  Le  somme  occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate
per le finalita' di cui al comma 1 sono iscritte:
     a) per l'anno 1991 a carico del capitolo che la giunta regionale
e' autorizzata ad istituire nello stato di previsione della spesa per
il detto anno con la  denominazione  "Interventi  per  la  promozione
delle   universita'   della   terza  eta'  nelle  Marche"  e  con  lo
stanziamento di competenza e di cassa di L. 200 milioni;
     b) per gli anni successivi a carico dei capitoli corrispondenti.
   4. Gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo  5100101
dello  stato  di  previsione  della spesa 1991 sono ridotti di L. 200
milioni.