Art. 9. Disposizioni transitorie 1. In sede di prima applicazione della presente legge, le domande di ammissione ai contributi regionali di cui all'art. 5 vanno presentate entro quarantacinque giorni dalla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. 2. La giunta delibera sulla relativa concessione entro i successivi trenta giorni. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della regione Marche. Ancona, 29 luglio 1991 GIAMPAOLI