Art. 9.
                      Disposizioni transitorie
 
   1. In sede di prima applicazione della presente legge, le  domande
di  ammissione  ai  contributi  regionali  di  cui  all'art.  5 vanno
presentate entro quarantacinque giorni dalla  sua  pubblicazione  nel
Bollettino ufficiale della Regione.
   2.   La   giunta  delibera  sulla  relativa  concessione  entro  i
successivi trenta giorni.
   La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale  della
Regione.  E'  fatto  obbligo a chiunque spetti, di osservarla e farla
osservare come legge della regione Marche.
    Ancona, 29 luglio 1991
 
                              GIAMPAOLI