Art. 10.
 
   All'onere  derivante  dall'applicazione  della   presente   legge,
concernente  l'istituzione  della  Riserva  naturale guidata "Majella
orientale", valutato in L. 120.000. 000, limitatamente  all'esercizio
1991,  si  provvede  con  parte,  di pari importo, dello stanziamento
recato dal capitolo 292421 dello stato di previsione della spesa  del
bilancio  per  il  medesimo  esercizio  finanziario, istituito con la
legge regionale quadro in materia di istituzione di parchi e riserve,
legge regionale n. 61 del 30 giugno 1980.
   Ai riconnessi eventuali oneri successivi al 1991,  si  provvedera'
con  lo  stanziamento  annuale  recato  dal predetto capitolo 292421,
entro il limite  insuperabile  annualmente  stabilito  con  la  legge
regionale di bilancio.
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di
osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.
    L'Aquila, 4 giugno 1991
 
                               SALINI
 
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   (Omissis).