Art. 10. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, concernente l'istituzione della Riserva naturale guidata "Majella orientale", valutato in L. 120.000. 000, limitatamente all'esercizio 1991, si provvede con parte, di pari importo, dello stanziamento recato dal capitolo 292421 dello stato di previsione della spesa del bilancio per il medesimo esercizio finanziario, istituito con la legge regionale quadro in materia di istituzione di parchi e riserve, legge regionale n. 61 del 30 giugno 1980. Ai riconnessi eventuali oneri successivi al 1991, si provvedera' con lo stanziamento annuale recato dal predetto capitolo 292421, entro il limite insuperabile annualmente stabilito con la legge regionale di bilancio. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo. L'Aquila, 4 giugno 1991 SALINI ----------- (Omissis).