Art. 4.
                   Piano di assetto naturalistico
 
   Entro il termine di sessanta giorni  a  decorrere  dalla  data  di
entrata  in  vigore  della  presente  legge,  l'Ente gestore provvede
all'affidamento dell'incarico per l'elaborazione del piano di assetto
naturalistico della Riserva con lo studio  degli  aspetti  geologici,
botanici  e zoologici e le indicazioni conseguenti per la gestione ed
il regolamento.
   Tale  elaborazione  dovra'  essere  effettuata  entro  un  anno  a
decorrere dalla data di affidamento dell'incarico.
   Il  piano  di  assetto  naturalistico  dovra' essere approvato dal
Consiglio regionale, previo parere del competente settore urbanistica
e BB.AA., entro il termine di centoventi  giorni  a  decorrere  dalla
data di arrivo presso lo stesso settore.
   Il  piano di assetto naturalistico dovra' definire e regolamentare
anche  una  fascia  di  rispetto,  confermando  o,  se  si   riterra'
opportuno, modificando quella stabilita nella presente legge.