Art. 6.
                          Piano di gestione
 
   Entro il 31 maggio di  ogni  anno  l'Ente  gestore  predispone  ed
approva  un piano di gestione dello stanziamento di cui al successivo
articolo 10.
   Limitatamente  al  primo  anno  successivo  all'istituzione  della
Riserva,  il piano di gestione dovra' essere adottato ed inviato alla
Giunta regionale entro i tre mesi successivi alla data di entrata  in
vigore della presente legge.
   La  Giunta regionale esamina ed approva il Piano di gestione entro
i sessanta giorni successivi all'arrivo presso il competente settore,
provvedendo, altresi', all'erogazione dei fondi previsti.