Art. 8.
                           Norme di tutela
 
   All'interno della Riserva sono vietati i seguenti interventi:
     a) alterazione delle caratteristiche naturali;
     b) apertura di nuove strade;
     c) costruzione di nuovi edifici;
     d) asportazione anche parziale e danneggiamento delle formazioni
minerali;
     e) modificazione del regime delle acque;
     f)  la  caccia, la cattura, la raccolta, il danneggiamento delle
specie animali e vegetali ed in genere qualunque attivita' che  possa
costituire  pericolo  o  turbamento delle specie stesse, ivi compresa
l'immissione di  specie  estranee,  ad  eccezione  sia  di  eventuali
reintroduzioni   che  si  rendano  necessarie  od  opportune  per  il
ripristino  di  perduti  equilibri,  sia  di   prelievi   per   scopi
scientifici;
     g)  l'alterazione  con  qualsiasi  mezzo,  diretta  o indiretta,
dell'ambiente   geofisico   e   delle   caratteristiche   biochimiche
dell'acqua,  nonche'  la  discarica  di rifiuti solidi o liquidi e in
genere l'immissione di qualsiasi sostanza che possa modificare, anche
transitoriamente, le caratteristiche dell'ambiente acquatico;
     h) l'introduzione di armi, di esplosivi  e  di  qualsiasi  mezzo
distruttivo o atto alla cattura.
   Il  pascolo  ed  il  taglio  colturale saranno consentiti soltanto
secondo le modalita' ed  i  tempi  che  saranno  stabiliti  dall'Ente
gestore   in   seguito   alle   risultanze   del   piano  di  assetto
naturalistico.
   Nelle more della predisposizione  ed  approvazione  del  piano  di
assetto  naturalistico  e del successivo regolamento, ogni intervento
non contemplato nel presente  articolo  potra'  essere  attuato  solo
dietro  specifica autorizzazione dell'Ente gestore, sentita la Giunta
regionale.