Art. 4. Modifica all'art. 37 1. Il primo comma dell'art. 37 e' sostituito con il seguente nuovo comma: "1. Per la corrente tornata contrattuale al personale del Corpo permanente dei Vigili del fuoco inquadrato nelle qualifiche di capo reparto, vice capo reparto, capo squadra e vigile si applica il trattamento economico, ivi incluse le indennita' accessorie, previsto per il corrispondente personale dello Stato, salvo quanto previsto dall'art. 13, comma 3, della legge provinciale 15 febbraio 1980, n. 3".