Art. 4.
                        Modifica all'art. 37
 
   1. Il primo comma dell'art. 37 e' sostituito con il seguente nuovo
comma:
   "1. Per la corrente tornata contrattuale al  personale  del  Corpo
permanente  dei  Vigili del fuoco inquadrato nelle qualifiche di capo
reparto, vice capo reparto, capo  squadra  e  vigile  si  applica  il
trattamento economico, ivi incluse le indennita' accessorie, previsto
per  il  corrispondente  personale dello Stato, salvo quanto previsto
dall'art. 13, comma 3, della legge provinciale 15 febbraio  1980,  n.
3".