Art. 5. Inserimento nuovo articolo 1. Dopo l'art. 37 e' inserito il nuovo articolo: "Art. 37- bis Normativa applicabile al personale tecnico di servizi antincendi 1. Nei confronti del personale tecnico dei servizi antincendi di cui alla tabella costituente l'allegato A) della legge provinciale 22 agosto 1988, n. 26 continuano ad applicarsi le disposizioni previste dagli articoli 14, 15 e 16 della legge provinciale 15 febbraio 1980, n. 3".