Art. 5.
                     Inserimento nuovo articolo
 
   1. Dopo l'art. 37 e' inserito il nuovo articolo:
 
                            "Art. 37- bis
  Normativa applicabile al personale tecnico di servizi antincendi
 
   1.  Nei  confronti del personale tecnico dei servizi antincendi di
cui alla tabella costituente l'allegato A) della legge provinciale 22
agosto 1988, n. 26 continuano ad applicarsi le disposizioni  previste
dagli  articoli 14, 15 e 16 della legge provinciale 15 febbraio 1980,
n. 3".