Art. 4. Norme finanziarie 1. L'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 1 grava sul capitolo 40700 del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finaziario 1991, e sui capitoli corrispondenti dei futuri bilanci. 2. Alla copertura delle spese di cui al comma uno si provvede: a) per l'esercizio 1991 mediante riduzione di lire 1.500 milioni dello stanziamento iscritto al capitolo 67030 "Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento" a valere sull'apposito accantonamento rpevisto nell'allegato n. 8 del bilancio di previsione per l'anno 1991 (area strutture regionali - sistema informatico pubblico - C-2-4); b) per l'esercizio 1992 mediante utilizzo della somma di lire 4.600 milioni delle risorse iscritte al capitolo 67030 del bilancio pluriennale 1991-1993. 3. A decorrere dal 1993 gli oneri derivanti di cui agli articoli 1 e 2 saranno determinati con la legge di bilancio ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 "Norme in materia di bilancio e di contabilita' generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta.