Art. 4.
                          Norme finanziarie
 
   1.  L'onere  derivante dall'applicazione dell'articolo 1 grava sul
capitolo  40700  del  bilancio  di  previsione  della   Regione   per
l'esercizio finaziario 1991, e sui capitoli corrispondenti dei futuri
bilanci.
   2. Alla copertura delle spese di cui al comma uno si provvede:
     a) per l'esercizio 1991 mediante riduzione di lire 1.500 milioni
dello  stanziamento  iscritto al capitolo 67030 "Fondo globale per il
finanziamento  di  spese  di  investimento"  a  valere  sull'apposito
accantonamento rpevisto nell'allegato n. 8 del bilancio di previsione
per  l'anno  1991  (area  strutture  regionali  - sistema informatico
pubblico - C-2-4);
     b) per l'esercizio 1992 mediante utilizzo della  somma  di  lire
4.600  milioni  delle risorse iscritte al capitolo 67030 del bilancio
pluriennale 1991-1993.
   3. A decorrere dal 1993 gli oneri derivanti di cui agli articoli 1
e 2 saranno determinati con la legge di bilancio ai  sensi  dell'art.
15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 "Norme in materia di
bilancio  e  di  contabilita'  generale  della Regione Autonoma Valle
d'Aosta.