Art. 13.
      Commissione regionale per la tutela sanitaria dello sport
 
   1.  Presso  l'Assessorato  regionale della sanita' e' istituita la
Commissione regionale  per  la  tutela  sanitaria  dello  sport,  con
funzioni  consultive  e  di proposta in ordine ai problemi normativi,
tecnico-organizzativi  e  scientifici   relativi   alla   tutela   ed
all'educazione sanitaria delle attivita' sportive.
   2. La Commissione e' composta da:
    l'Assessore  regionale  della  Sanita',  o  un  suo delegato, con
funzioni di Presidente;
    l'Assessore regionale competente in materia di sport,  o  un  suo
delegato;
    il delegato regionale del CONI;
    il sovrintendente scolastico;
    un rappresentante delle federazioni sportive nazionali, designato
dal comitato regionale del CONI;
    un  rappresentante  desigmato  dagli  enti di promozione sportiva
maggiormente rappresentativi in ambito regionale;
    un rappresentante della F.M.S.I.;
    un rappresentante della  federazione  regionale  dell'ordine  dei
medici;
    un rappresentante della F I.S.A.
   3.  Funge  da Segretario un funzionario dell'Assessorato regionale
della sanita'.
   4. La Commissione e' nominata con  decreto  del  Presidente  della
Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale della sanita',
sentita la competente Commissione consiliare, e dura in carica quanto
il Consiglio regionale.
   5  Ai  componenti  la  Commissione  spettano  le  indennita'  ed i
rimborsi previsti dalla legge regionale 22 giugno 1987, n. 27, e suc-
cessive modificazioni.