Art. 13. Commissione regionale per la tutela sanitaria dello sport 1. Presso l'Assessorato regionale della sanita' e' istituita la Commissione regionale per la tutela sanitaria dello sport, con funzioni consultive e di proposta in ordine ai problemi normativi, tecnico-organizzativi e scientifici relativi alla tutela ed all'educazione sanitaria delle attivita' sportive. 2. La Commissione e' composta da: l'Assessore regionale della Sanita', o un suo delegato, con funzioni di Presidente; l'Assessore regionale competente in materia di sport, o un suo delegato; il delegato regionale del CONI; il sovrintendente scolastico; un rappresentante delle federazioni sportive nazionali, designato dal comitato regionale del CONI; un rappresentante desigmato dagli enti di promozione sportiva maggiormente rappresentativi in ambito regionale; un rappresentante della F.M.S.I.; un rappresentante della federazione regionale dell'ordine dei medici; un rappresentante della F I.S.A. 3. Funge da Segretario un funzionario dell'Assessorato regionale della sanita'. 4. La Commissione e' nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale della sanita', sentita la competente Commissione consiliare, e dura in carica quanto il Consiglio regionale. 5 Ai componenti la Commissione spettano le indennita' ed i rimborsi previsti dalla legge regionale 22 giugno 1987, n. 27, e suc- cessive modificazioni.