Art. 15. Norma finanziaria 1. Alle spese derivanti dall'attuazione della presente legge, valutata in L. 350.000.000 annue si fa fronte: quanto a L. 300.000.000 con l'utilizzo di una parte della quota assegnata alla Regione dal fondo sanitario nazionale; quanto a L. 50.000.000 con lo storno di pari importo dal capitolo 03016 dello stato della spesa dell'Assessorato regionale della programmazione, bilancio ed assetto del territorio del bilancio della Regione per l'anno 1991 mediante riduzione della riserva prevista dalla voce 2 della tabella A allegata alla legge finanziaria. 2. Nello stesso bilancio di previsione per l'anno 1991, il capitolo 02102 relativo alle spese per il funzionamento delle commissioni dello stato della spesa dell'Assessorato degli Affari generali, personale e riforma della Regione e' incrementato di L. 50.000.000. 3. Le spese per l'attuazione della presente legge gravano sul capitolo 12133 relativo al fondo sanitario nazionale e sul capitolo 02102 del bilancio della regione per l'anno 1991 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni successivi. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione. Cagliari, 30 agosto 1991 FLORIS