Art. 15.
                          Norma finanziaria
 
   1.  Alle  spese  derivanti  dall'attuazione  della presente legge,
valutata in L. 350.000.000 annue si fa fronte:
    quanto a L. 300.000.000 con l'utilizzo di una parte  della  quota
assegnata alla Regione dal fondo sanitario nazionale;
    quanto a L. 50.000.000 con lo storno di pari importo dal capitolo
03016  dello  stato  della  spesa  dell'Assessorato  regionale  della
programmazione, bilancio ed assetto del territorio del bilancio della
Regione per l'anno 1991 mediante  riduzione  della  riserva  prevista
dalla voce 2 della tabella A allegata alla legge finanziaria.
   2.  Nello  stesso  bilancio  di  previsione  per  l'anno  1991, il
capitolo  02102  relativo  alle  spese  per  il  funzionamento  delle
commissioni  dello  stato  della  spesa dell'Assessorato degli Affari
generali, personale e riforma della Regione  e'  incrementato  di  L.
50.000.000.
   3.  Le  spese  per  l'attuazione  della presente legge gravano sul
capitolo 12133 relativo al fondo sanitario nazionale e  sul  capitolo
02102 del bilancio della regione per l'anno 1991 e sui corrispondenti
capitoli dei bilanci per gli anni successivi.
   La  presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di  farla
osservare come legge della Regione.
    Cagliari, 30 agosto 1991
 
                               FLORIS