Art. 2. Destinatari 1. Gli interventi previsti dalla presente legge sono rivolti: a) a tutti i cittadini per la promozione dell'educazione sanitaria relativa all'attivita' motoria e sportiva; b) agli alunni e studenti che svolgono attivita' motoria e sportiva in ambito scolastico; c) a coloro i quali praticano o intendono praticare, anche in forma organizzata, attivita' a carattere motorio-formativo o attivita' con prevalente carattere sportivo, ricreativo e di tempo libero; d) a coloro i quali praticano o intendono praticare attivita' sportive agonistiche in regime dilettantistico, semiprofessionistico, professionistico ed ai partecipanti ai Giochi della gioventu'; e) ai disabili i quali praticano o intendono praticare le attivita' di cui alle lettere precedenti.