Art. 2.
                             Destinatari
 
   1. Gli interventi previsti dalla presente legge sono rivolti:
     a)  a  tutti  i  cittadini  per  la  promozione  dell'educazione
sanitaria relativa all'attivita' motoria e sportiva;
     b)  agli  alunni  e  studenti  che  svolgono attivita' motoria e
sportiva in ambito scolastico;
     c) a coloro i quali praticano o intendono  praticare,  anche  in
forma   organizzata,   attivita'   a  carattere  motorio-formativo  o
attivita' con prevalente carattere sportivo, ricreativo  e  di  tempo
libero;
     d)  a  coloro  i quali praticano o intendono praticare attivita'
sportive agonistiche in regime dilettantistico, semiprofessionistico,
professionistico ed ai partecipanti ai Giochi della gioventu';
     e) ai disabili  i  quali  praticano  o  intendono  praticare  le
attivita' di cui alle lettere precedenti.