Art. 3.
                       Funzioni della Regione
 
   1.  Spettano  alla  Regione  le  funzioni di indirizzo e controllo
sulle attivita' connesse con  la  tutela  sanitaria  delle  attivita'
sportive,  da  esercitarsi secondo le indicazioni del piano sanitario
regionale.
   2. Ai sensi degli articoli 41 e 43 della legge 23  dicembre  1978,
n.  833, la Regione esercita le funzioni di vigilanza sulle strutture
sanitarie private operanti in materia di medicina sportiva e rilascia
le relative autorizzazioni.