Art. 3. Funzioni della Regione 1. Spettano alla Regione le funzioni di indirizzo e controllo sulle attivita' connesse con la tutela sanitaria delle attivita' sportive, da esercitarsi secondo le indicazioni del piano sanitario regionale. 2. Ai sensi degli articoli 41 e 43 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, la Regione esercita le funzioni di vigilanza sulle strutture sanitarie private operanti in materia di medicina sportiva e rilascia le relative autorizzazioni.