Art. 4. Funzioni delle Unita' sanitarie locali 1. Spettano alle unita' sanitarie locali: a) la promozione dell'educazione sanitaria sportiva; b) l'accertamento e la certificazione dell'idoneita' generica alla pratica sportiva non agonistica secondo quanto previsto dal decreto ministeriale 28 febbraio 1983, e dell'idoneita' specifica all'esercizio di attivita' agonistiche secondo quanto previsto dal decreto ministeriale 18 febbraio 1992; c) l'effettuazione e la certificazione delle vaccinazioni obbligatorie previste dalla normativa vigente; d) l'organizzazione di pronto soccorso, assistenza e controllo medico in occasione di competizioni sportive secondo la normativa vigente; e) la gestione delle attivita' di prelievo e di accertamento antidoping secondo quanto previsto dalla legge 26 ottobre 1971, n. 1099; f) la riabilitazione funzionale degli atleti, nonche' l'accertamento e la certificazione della reintegrazione dell'atleta nell'attivita' sportiva, ai sensi della vigente legislazione. 2. Per l'attivita' sportiva non agonistica le funzioni sono esercitate dai servizi sanitari di base, a livello di distretto sanitario, ove esistente. 3. Per l'attivita' sportiva agonistica le funzioni di cui al presente articolo sono esercitate dai servizi specialistici poliambulatoriali, dal servizio previsto dall'articolo 25 lettera a) della legge regionale 16 marzo 1981, n. 13, dai presidi multizonali di prevenzione di cui alla legge regionale 20 giugno 1986 n. 34 e dai competenti servizi delle universita' della Sardegna. 4. Nell'ambito dell'unita' sanitaria locale le prestazioni mediche sono assicurate dai medici specialisti in medicina dello sport o in possesso dell'attestato previsto dall'articolo 8 della legge 26 ottobre 1971, n. 1099, nonche' dai medici generici e pediatrici convenzionati ai sensi dell'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. 5. Gli accertamenti diagnostici di cui al precedente primo comma lettera b) ed e) sono effettuati in strutture sanitarie gestite direttamente dall'unita' sanitaria locale. 6. In relazione a comprovate necessita' le unita' sanitarie locali possono avvalersi della collaborazione dei centri di medicina dello sport della Federazione medico sportiva italiana del CONI, con i quali abbiano concluso un'apposita convenzione secondo uno schema- tipo approvato dalla Giunta regionale.