Art. 4.
               Funzioni delle Unita' sanitarie locali
 
   1. Spettano alle unita' sanitarie locali:
     a) la promozione dell'educazione sanitaria sportiva;
     b)  l'accertamento  e  la certificazione dell'idoneita' generica
alla pratica sportiva non  agonistica  secondo  quanto  previsto  dal
decreto  ministeriale  28  febbraio  1983, e dell'idoneita' specifica
all'esercizio di attivita' agonistiche secondo  quanto  previsto  dal
decreto ministeriale 18 febbraio 1992;
     c)   l'effettuazione  e  la  certificazione  delle  vaccinazioni
obbligatorie previste dalla normativa vigente;
     d) l'organizzazione di pronto soccorso, assistenza  e  controllo
medico  in  occasione  di  competizioni sportive secondo la normativa
vigente;
     e) la gestione delle attivita' di  prelievo  e  di  accertamento
antidoping  secondo  quanto  previsto dalla legge 26 ottobre 1971, n.
1099;
     f)  la   riabilitazione   funzionale   degli   atleti,   nonche'
l'accertamento  e  la certificazione della reintegrazione dell'atleta
nell'attivita' sportiva, ai sensi della vigente legislazione.
   2. Per  l'attivita'  sportiva  non  agonistica  le  funzioni  sono
esercitate  dai  servizi  sanitari  di  base,  a livello di distretto
sanitario, ove esistente.
   3. Per l'attivita' sportiva  agonistica  le  funzioni  di  cui  al
presente   articolo   sono   esercitate   dai  servizi  specialistici
poliambulatoriali, dal servizio previsto dall'articolo 25 lettera  a)
della  legge  regionale 16 marzo 1981, n. 13, dai presidi multizonali
di prevenzione di cui alla legge regionale 20 giugno 1986 n. 34 e dai
competenti servizi delle universita' della Sardegna.
   4. Nell'ambito dell'unita' sanitaria locale le prestazioni mediche
sono assicurate dai medici specialisti in medicina dello sport  o  in
possesso  dell'attestato  previsto  dall'articolo  8  della  legge 26
ottobre 1971, n. 1099,  nonche'  dai  medici  generici  e  pediatrici
convenzionati ai sensi dell'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978,
n. 833.
   5.  Gli  accertamenti diagnostici di cui al precedente primo comma
lettera b) ed e)  sono  effettuati  in  strutture  sanitarie  gestite
direttamente dall'unita' sanitaria locale.
   6. In relazione a comprovate necessita' le unita' sanitarie locali
possono  avvalersi  della collaborazione dei centri di medicina dello
sport della Federazione medico sportiva  italiana  del  CONI,  con  i
quali  abbiano  concluso  un'apposita convenzione secondo uno schema-
tipo approvato dalla Giunta regionale.