Art. 5. Funzioni dei presidi multizonali 1. I presidi multizonali previsti dalla legge regionale 20 giugno 1986, n. 34: a) collaborano con le unita' sanitarie locali per attivita' integrative e di supporto; b) collaborano con la Commissione speciale di revisione di cui al successivo articolo 12; c) provvedono su richiesta delle Federazioni sportive nazionali ai controlli antidoping; d) svolgono attivita' di collaborazione per attivita' formative per medici e massaggiatori sportivi; e) svolgono attivita' informative, didattiche, di consulenza e di ricerca in materia di tutela sanitaria delle attivita' sportive.