Art. 5.
                  Funzioni dei presidi multizonali
 
   1. I presidi multizonali previsti dalla legge regionale 20  giugno
1986, n. 34:
     a)  collaborano  con  le  unita'  sanitarie locali per attivita'
integrative e di supporto;
     b) collaborano con la Commissione speciale di revisione  di  cui
al successivo articolo 12;
     c)  provvedono su richiesta delle Federazioni sportive nazionali
ai controlli antidoping;
     d) svolgono attivita' di collaborazione per attivita'  formative
per medici e massaggiatori sportivi;
     e)  svolgono  attivita' informative, didattiche, di consulenza e
di ricerca in materia di tutela sanitaria delle attivita' sportive.