Art. 6.
       Compiti dei medici generici, dei pediatri convenzionati
                       e dei medici scolastici
 
   1. I medici generici e i pediatri di base convenzionati  ai  sensi
dell'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, effettuano nei
confronti dei propri assistiti:
     a)  interventi  di  educazione sanitaria riferita alle attivita'
motorie e sportive, nonche' di educazione alimentare ed ecologica;
     b) gli accertamenti e le certificazioni  di  idoneita'  generica
alle  attivita'  fisico  sportive, comunque attuate, svolte in ambito
scolastico;
     c) gli accertamenti e  le  certificazioni  di  idoneita'  per  i
soggetti  che  praticano o intendono praticare, in forma organizzata,
attivita'  a  carattere   motorio-formativo   o   attivita'   fisico-
ricreativa;
     d)  gli  accertamenti  e  le  certificazioni  di idoneita' per i
soggetti che praticano o intendono praticare attivita'  sportive  non
agonistiche (D.M. 28 febbraio 1983);
     e)   le   vaccinazioni   antitetaniche   e   le   certificazioni
obbligatorie per lo svolgimento di attivita' sportive.
   2. Gli interventi di cui alle lettere a), b) ed e) del primo comma
del presente articolo sono effettuati altresi' dai medici scolastici.