Art. 6. Compiti dei medici generici, dei pediatri convenzionati e dei medici scolastici 1. I medici generici e i pediatri di base convenzionati ai sensi dell'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, effettuano nei confronti dei propri assistiti: a) interventi di educazione sanitaria riferita alle attivita' motorie e sportive, nonche' di educazione alimentare ed ecologica; b) gli accertamenti e le certificazioni di idoneita' generica alle attivita' fisico sportive, comunque attuate, svolte in ambito scolastico; c) gli accertamenti e le certificazioni di idoneita' per i soggetti che praticano o intendono praticare, in forma organizzata, attivita' a carattere motorio-formativo o attivita' fisico- ricreativa; d) gli accertamenti e le certificazioni di idoneita' per i soggetti che praticano o intendono praticare attivita' sportive non agonistiche (D.M. 28 febbraio 1983); e) le vaccinazioni antitetaniche e le certificazioni obbligatorie per lo svolgimento di attivita' sportive. 2. Gli interventi di cui alle lettere a), b) ed e) del primo comma del presente articolo sono effettuati altresi' dai medici scolastici.