Art. 7.
   Compiti dei servizi specialistici delle Unita' sanitarie locali
 
   1.  I  servizi  specialistici  delle   unita'   sanitarie   locali
provvedono:
     a) agli interventi e alla promozione di iniziativa di educazione
sanitaria relative alla pratica sportiva;
     b)   al  coordinamento  degli  interventi  dei  medici  e  delle
strutture di base in materia  di  tutela  sanitaria  delle  attivita'
sportive;
     c)   agli   interventi   tecnici   di  consulenza  nonche'  agli
accertamenti
sanitari richiesti dagli operatori indicati nel  precedente  articolo
6;
     d)   agli   accertamenti  e  alle  certificazioni  di  idoneita'
specifica  per  i  soggetti  che  praticano  o  intendono   praticare
attivita' sportive agonistiche;
     e)  all'effettuazione di accertamenti psico-diagnostici e psico-
terapeutici in relazione ai problemi derivanti  dalla  pratica  delle
attivita' sportive;
     f)  ai  servizi di pronto soccorso, di assistenza e di controllo
medico per le competizioni sportive;
     g)  ai  prelievi  e agli altri adempimenti relativi al controllo
antidoping richiesti dai presidi o servizi multizonali.