Art. 7. Compiti dei servizi specialistici delle Unita' sanitarie locali 1. I servizi specialistici delle unita' sanitarie locali provvedono: a) agli interventi e alla promozione di iniziativa di educazione sanitaria relative alla pratica sportiva; b) al coordinamento degli interventi dei medici e delle strutture di base in materia di tutela sanitaria delle attivita' sportive; c) agli interventi tecnici di consulenza nonche' agli accertamenti sanitari richiesti dagli operatori indicati nel precedente articolo 6; d) agli accertamenti e alle certificazioni di idoneita' specifica per i soggetti che praticano o intendono praticare attivita' sportive agonistiche; e) all'effettuazione di accertamenti psico-diagnostici e psico- terapeutici in relazione ai problemi derivanti dalla pratica delle attivita' sportive; f) ai servizi di pronto soccorso, di assistenza e di controllo medico per le competizioni sportive; g) ai prelievi e agli altri adempimenti relativi al controllo antidoping richiesti dai presidi o servizi multizonali.