Art. 8.
           Disposizioni in materia di controllo antidoping
 
   1. I prelievi antidoping sono effettuati dai medici  specialistici
in  medicina  dello  sport  dipendenti  dalle unita' sanitarie locali
competenti per territorio, secondo le indicazioni di cui all'articolo
5  della  legge  26  ottobre  1971,  n.  1099,  su  richiesta   delle
federazioni o di enti organizzati.
   2.  L'esame  e  l'analisi  del  campione  sono effettuati presso i
presidi multizonali di prevenzione di cui  alla  legge  regionale  20
giugno 1986, n. 34.