Art. 8. Disposizioni in materia di controllo antidoping 1. I prelievi antidoping sono effettuati dai medici specialistici in medicina dello sport dipendenti dalle unita' sanitarie locali competenti per territorio, secondo le indicazioni di cui all'articolo 5 della legge 26 ottobre 1971, n. 1099, su richiesta delle federazioni o di enti organizzati. 2. L'esame e l'analisi del campione sono effettuati presso i presidi multizonali di prevenzione di cui alla legge regionale 20 giugno 1986, n. 34.