(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 37 del 27 agosto 1991 IL CONSIGLIO PROVINCIALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. La presente legge disciplina la raccolta dei funghi al fine di: a) conservare agli ecosistemi vegetali i benefici derivanti dalla presenza di funghi spontanei ed evitare gli effetti negativi conseguenti ad un eccessivo impatto antropico; b) assicurare la tutela delle risorse naturali e la conservazione dell'ambiente di diffusione delle specie fungine.