Art. 10. Regolamento di esecuzione 1. Salvo l'emanazione di apposite norme di esecuzione della presente legge, da effettuarsi dopo aver sentiti i rappresentanti dei comuni e delle amministrazioni separate dei beni di uso civico, rimane in vigore, per quanto compatibile, il regolamento approvato con decreto del Presidnete della Giunta provinciale 13 gennaio 1975, n. 435/Legisl.