Art. 10.
                      Regolamento di esecuzione
 
   1.  Salvo  l'emanazione  di  apposite  norme  di  esecuzione della
presente legge, da effettuarsi dopo aver sentiti i rappresentanti dei
comuni e delle amministrazioni  separate  dei  beni  di  uso  civico,
rimane  in  vigore,  per quanto compatibile, il regolamento approvato
con decreto del Presidnete della Giunta provinciale 13 gennaio  1975,
n. 435/Legisl.