Art. 2. Modalita' di raccolta 1. Nel territorio della provincia la raccolta dei funghi spontanei, sia commestibili che non, e' ammessa in quantita' non superiore a due chilogrammi al giorno per persona di eta' superiore ai dieci anni, previo lascio dell'apposito permesso di raccolta di cui all'art. 3. 2. I minori di anni dieci possono esercitare la raccolta se accompagnati da familiare in possesso del permesso, fermo restando il limite massimo ammesso. 3. Il limite massimo ammesso non si applica qualora il singolo esemplare, non in aggiunta ad altri, ecceda da solo il predetto limite. 4. E' fatto obbligo ai raccoglitori di pulire sommariamente i funghi sul posto di raccolta e di trasportarli solo a mezzo di contenitori forati e rigidi. 5. E' vietato danneggiare o distruggere i funghi sul terreno e usare nella raccolta rastrelli, uncini ed altri mezzi che possono danneggiare lo stato umifero del terreno. 6. E' vietato altresi' effettuare la raccolta dei funghi dalle ore 19 alle ore 7.