Art. 2.
                        Modalita' di raccolta
 
   1.   Nel   territorio  della  provincia  la  raccolta  dei  funghi
spontanei, sia commestibili che non,  e'  ammessa  in  quantita'  non
superiore  a  due chilogrammi al giorno per persona di eta' superiore
ai dieci anni, previo lascio dell'apposito permesso  di  raccolta  di
cui all'art. 3.
   2.  I  minori  di  anni  dieci  possono  esercitare la raccolta se
accompagnati da familiare in possesso del permesso, fermo restando il
limite massimo ammesso.
   3. Il limite massimo ammesso non si  applica  qualora  il  singolo
esemplare,  non  in  aggiunta  ad  altri,  ecceda da solo il predetto
limite.
   4. E' fatto obbligo ai  raccoglitori  di  pulire  sommariamente  i
funghi  sul  posto  di  raccolta  e  di  trasportarli solo a mezzo di
contenitori forati e rigidi.
   5. E' vietato danneggiare o distruggere i  funghi  sul  terreno  e
usare  nella  raccolta  rastrelli,  uncini ed altri mezzi che possono
danneggiare lo stato umifero del terreno.
   6. E' vietato altresi' effettuare la raccolta dei funghi dalle ore
19 alle ore 7.