Art. 3. Permesso per la raccolta 1. La raccolta dei funghi e' subordinata al rilascio da parte del sindaco o di organi dal medesimo delegati di apposito permesso, redatto secondo lo schema di cui all'allegato A della presente legge. 2. Il permesso e' personale, ha validita' fino al massimo di un mese ed abilita alla raccolta nell'ambito del territorio del comune che lo ha rilasciato con l'osservanza dei limiti quantitativi stabiliti dal comma 1 dell'art. 2 e di tutte le altre prescrizioni stabilite dalla presente legge. 3. Con provvedimento da assumere entro il termine perentorio di tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge ogni comune determina le modalita' ed i criteri nel rilascio dei permessi. In tale provvedimento possono essere stabiliti: a) il numero massimo di permessi annualmente rilasciabili, in relazione all'estensione e alla qualita' del territorio, nonche' al numero degli abitanti; b) le quote di pagamento cui subordinare il rilascio dei permessi, che comunque non devono essere inferiori a L. 5.000 e non superiori a L. 50.000; c) gli organi delegati al rilascio dei permessi. 4. In caso di ritardo o di omissione da parte del comune nell'assumere il provvedimento di cui al comma precedente si applica l'art. 69 del testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 19 gennaio 1984, n. 6/L. In caso di modifiche successive, queste dovranno essere assunte dal comune con apposito provvedimento entro il termine perentorio del 31 marzo di ogni anno. 5. Il provvedimento di cui al comma 3 del presente articolo puo' essere assunto, previo accordo e con le stesse modalita' e criteri da piu' comuni limitrofi. In tal caso il permesso rilasciato da ogni singolo comune abilita alla raccolta nell'ambito territoriale di ogni comune interessato. 6. Avuto riguardo alle antiche consuetudini locali, le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per i cittadini residenti in un comune della provincia. Non si applicano inoltre per i proprietari o possessori di aree boscate non inferiori ad un ettaro, ancorche' non residenti in un comune della provincia, limitatamente alla raccolta sui fondi di proprieta' o possesso. 7. La qualita' di residente e' comprovata da un valido documento di identificazione da cui risulti la residenza; la qualifica di proprietario o possessore di cui al comma 6 deve essere documentata da apposito attestato rilasciato, su richiesta, dal comune competente per zona. 8. Gli interessati devono esibire, su richiesta degli agenti di controllo, un valido documento di identificazione da cui risulti la residenza, il permesso o l'attestato di cui al comma 7 del presente articolo unitamente ad idoneo documento di identificazione.