Art. 3.
                      Permesso per la raccolta
 
   1. La raccolta dei funghi e' subordinata al rilascio da parte  del
sindaco  o  di  organi  dal  medesimo  delegati di apposito permesso,
redatto secondo lo schema di cui all'allegato A della presente legge.
   2. Il permesso e' personale, ha validita' fino al  massimo  di  un
mese  ed  abilita alla raccolta nell'ambito del territorio del comune
che  lo  ha  rilasciato  con  l'osservanza  dei  limiti  quantitativi
stabiliti  dal  comma  1 dell'art. 2 e di tutte le altre prescrizioni
stabilite dalla presente legge.
   3. Con provvedimento da assumere entro il  termine  perentorio  di
tre  mesi  dall'entrata  in  vigore  della presente legge ogni comune
determina le modalita' ed i criteri nel  rilascio  dei  permessi.  In
tale provvedimento possono essere stabiliti:
     a)  il  numero  massimo di permessi annualmente rilasciabili, in
relazione all'estensione e alla qualita' del territorio,  nonche'  al
numero degli abitanti;
     b)  le  quote  di  pagamento  cui  subordinare  il  rilascio dei
permessi, che comunque non devono essere inferiori a L. 5.000  e  non
superiori a L. 50.000;
     c) gli organi delegati al rilascio dei permessi.
   4.  In  caso  di  ritardo  o  di  omissione  da  parte  del comune
nell'assumere il provvedimento di cui al comma precedente si  applica
l'art.  69 del testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei
comuni, approvato con decreto del Presidente della  Giunta  regionale
19  gennaio  1984,  n.  6/L.  In caso di modifiche successive, queste
dovranno essere assunte dal comune con apposito  provvedimento  entro
il termine perentorio del 31 marzo di ogni anno.
   5.  Il  provvedimento di cui al comma 3 del presente articolo puo'
essere assunto, previo accordo e con le stesse modalita' e criteri da
piu' comuni limitrofi. In tal caso il  permesso  rilasciato  da  ogni
singolo comune abilita alla raccolta nell'ambito territoriale di ogni
comune interessato.
   6.   Avuto   riguardo   alle   antiche   consuetudini  locali,  le
disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano
per i cittadini residenti  in  un  comune  della  provincia.  Non  si
applicano  inoltre per i proprietari o possessori di aree boscate non
inferiori ad un ettaro, ancorche' non residenti in  un  comune  della
provincia,  limitatamente  alla  raccolta  sui  fondi di proprieta' o
possesso.
   7.  La  qualita' di residente e' comprovata da un valido documento
di identificazione da cui  risulti  la  residenza;  la  qualifica  di
proprietario  o  possessore di cui al comma 6 deve essere documentata
da apposito attestato rilasciato, su richiesta, dal comune competente
per zona.
   8. Gli interessati devono esibire, su richiesta  degli  agenti  di
controllo,  un  valido documento di identificazione da cui risulti la
residenza, il permesso o l'attestato di cui al comma 7  del  presente
articolo unitamente ad idoneo documento di identificazione.