Art. 4.
                          Permessi speciali
 
   1.  Il comune puo' rilasciare speciali permessi per la raccolta di
funghi in quantita' superiore a due chilogrammi ai soggetti residenti
nel proprio territorio per i quali la raccolta dei funghi costituisce
fonte di lavoro e di sussistenza.
   2. Tali permessi sono gratuiti,  hanno  validita'  annuale  e  per
l'ambito  territoriale  di  competenza del comune che li rilascia. Il
loro numero complessivo non puo' superare il  limite  massimo  di  un
permesso  ogni  cento  ettari  di  terreno interessato. Le domande di
rilascio dei permessi devono essere presentate entro il 1›  marzo  di
ogni   anno   e   sono  esaminate  secondo  l'ordine  cronologico  di
presentazione delle medesime.
   3. Speciali permessi a titolo gratuito possono essere rilasciati a
gruppi micologici in occasione di mostre, corsi, congressi  nazionali
ed   internazionali,  svolti  nel  territorio  provinciale  e  aventi
carattere culturale, scientifico e didattico e per  la  durata  delle
manifestazioni medesime.