Art. 4. Permessi speciali 1. Il comune puo' rilasciare speciali permessi per la raccolta di funghi in quantita' superiore a due chilogrammi ai soggetti residenti nel proprio territorio per i quali la raccolta dei funghi costituisce fonte di lavoro e di sussistenza. 2. Tali permessi sono gratuiti, hanno validita' annuale e per l'ambito territoriale di competenza del comune che li rilascia. Il loro numero complessivo non puo' superare il limite massimo di un permesso ogni cento ettari di terreno interessato. Le domande di rilascio dei permessi devono essere presentate entro il 1 marzo di ogni anno e sono esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione delle medesime. 3. Speciali permessi a titolo gratuito possono essere rilasciati a gruppi micologici in occasione di mostre, corsi, congressi nazionali ed internazionali, svolti nel territorio provinciale e aventi carattere culturale, scientifico e didattico e per la durata delle manifestazioni medesime.