Art. 5.
                    Zone interdette alla raccolta
 
   1.   Al  fine  di  pervenire  nell'ecosistema  forestale  profonde
modificazioni  sui  fattori  biotici  ed  abiotici  che  regolano  la
reciprocita'  dei  rapporti tra micelio fungino e radici delle piante
componenti il bosco, la raccolta dei funghi spontanei in singole zone
puo' essere  vietata  con  deliberazione  della  Giunta  provinciale,
adottata  su proposta del servizio competente in materia di foreste o
dei comuni  interessati  e  sentiti  i  proprietari  interessati.  La
deliberazione  e'  pubblicata  nel Bollettino ufficiale della regione
Trentino-Alto  Adige.  Il  divieto  e'  reso  esecutivo  mediante  la
collocazione  a  carico  dell'amministrazione  provinciale  lungo  il
perimetro del territorio interessato di cartelli indicatori.
   2. Per i fini di cui al comma 1 ed in alternativa al  divieto  ivi
previsto,  la Giunta provinciale, su proposta del servizio competente
in  materia  di  foreste  e  sentiti  i  comuni   interessati,   puo'
determinare  il  numero massimo dei permessi rilasciabili dai singoli
comuni per la raccolta dei funghi in dette zone.
   3. Nell'ambito della  disciplina  e  tutela  dei  parchi  naturali
provinciali  possono  essere  istituite, ai sensi dell'art. 20, comma
terzo, della legge provinciale 6 maggio 1988, n. 18, riserve speciali
aventi specifica finalita'  micologica  nelle  quali  e'  vietata  la
raccolta dei funghi.
   4.  La raccolta dei funghi puo' essere interdetta dal proprietario
del fondo o da chi ne ha titolo legittimo con  l'apposizione  a  loro
cura  e  spese  di  tabelle  nei  modi previsti dalle leggi vigenti e
recanti l'esplicito divieto.
   5. E' vietato rimuovere o danneggiare i cartelli indicatori  e  le
tabelle di divieto.