Art. 5. Zone interdette alla raccolta 1. Al fine di pervenire nell'ecosistema forestale profonde modificazioni sui fattori biotici ed abiotici che regolano la reciprocita' dei rapporti tra micelio fungino e radici delle piante componenti il bosco, la raccolta dei funghi spontanei in singole zone puo' essere vietata con deliberazione della Giunta provinciale, adottata su proposta del servizio competente in materia di foreste o dei comuni interessati e sentiti i proprietari interessati. La deliberazione e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige. Il divieto e' reso esecutivo mediante la collocazione a carico dell'amministrazione provinciale lungo il perimetro del territorio interessato di cartelli indicatori. 2. Per i fini di cui al comma 1 ed in alternativa al divieto ivi previsto, la Giunta provinciale, su proposta del servizio competente in materia di foreste e sentiti i comuni interessati, puo' determinare il numero massimo dei permessi rilasciabili dai singoli comuni per la raccolta dei funghi in dette zone. 3. Nell'ambito della disciplina e tutela dei parchi naturali provinciali possono essere istituite, ai sensi dell'art. 20, comma terzo, della legge provinciale 6 maggio 1988, n. 18, riserve speciali aventi specifica finalita' micologica nelle quali e' vietata la raccolta dei funghi. 4. La raccolta dei funghi puo' essere interdetta dal proprietario del fondo o da chi ne ha titolo legittimo con l'apposizione a loro cura e spese di tabelle nei modi previsti dalle leggi vigenti e recanti l'esplicito divieto. 5. E' vietato rimuovere o danneggiare i cartelli indicatori e le tabelle di divieto.