Art. 6
                       I n f o r m a z i o n e
 
   1.  L'informazione  sull'attuazione della legislazione provinciale
concernente la disciplina  della  raccolta  dei  funghi  puo'  essere
affidata  anche  alle  strutture  della promozione turistica previste
dalla vigente legislazione e le  medesime  strutture  possono  essere
delegate al rilascio dei permessi previsti dall'art. 3 della presente
legge.