Art. 6 I n f o r m a z i o n e 1. L'informazione sull'attuazione della legislazione provinciale concernente la disciplina della raccolta dei funghi puo' essere affidata anche alle strutture della promozione turistica previste dalla vigente legislazione e le medesime strutture possono essere delegate al rilascio dei permessi previsti dall'art. 3 della presente legge.