Art. 7. V i g i l a n z a 1. Sono incaricati dell'osservanza della presente legge gli organi di polizia forestale, di vigilanza sulla caccia e sulla pesca, gli organi di polizia locale, i custodi forestali dei comuni, dei loro consorzi e della Magnifica Comunita' generale di Fiemme, nonche' gli agenti giurati designati da enti e da associazioni che abbiano per fini istituzionali la protezione della natura, degli animali, del paesaggio e dell'ambiente naturale ed abbiano frequentato un apposito corso abilitante e, su richiesta del Presidente della Giunta provinciale, gli organi di pubblica sicurezza.