Art. 7.
                          V i g i l a n z a
 
   1. Sono incaricati dell'osservanza della presente legge gli organi
di  polizia  forestale,  di vigilanza sulla caccia e sulla pesca, gli
organi di polizia locale, i custodi forestali dei  comuni,  dei  loro
consorzi  e della Magnifica Comunita' generale di Fiemme, nonche' gli
agenti giurati designati da enti e da associazioni  che  abbiano  per
fini  istituzionali  la  protezione  della natura, degli animali, del
paesaggio e dell'ambiente naturale ed abbiano frequentato un apposito
corso  abilitante  e,  su  richiesta  del  Presidente  della   Giunta
provinciale, gli organi di pubblica sicurezza.