Art. 8. S a n z i o n i 1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali la' dove il fatto costituisce reato, per la violazione delle disposizioni della presente legge, si applicano le seguenti sanzioni: a) la sanzione amministrativa pecuniaria di L. 30.000 per ogni chilogrammo, o frazione, di funghi raccolti oltre la quantita' consentita; b) la sanzione amministrativa pecuniaria di L. 40.000 per ogni chilogrammo, o frazione, di funghi raccolti in difetto del permesso previsto dall'art. 3; c) la sanzione amministrativa pecuniaria di L. 60.000 per ogni chilogrammo, o frazione, di funghi raccolti nelle zone interdette alla raccolta, di cui all'art. 5, comma 1; d) la sanzione amministrativa pecuniaria di L. 100.000 a L. 600.000 per la rimozione o il danneggiamento dei cartelli e tabelle di cui all'art. 5, commi 1 e 4; e) la sanzione amministrativa pecuniaria di L. 10.000 a L. 60.000 per chi violi le disposizioni di cui all'art. 2, comma 4, 5 e 6. 2. Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni o commette piu' violazioni della stessa disposizione previste dalla presente legge, soggiace alle sanzioni amministrative previste per ciascuna violazione. 3. Per la violazione delle disposizioni della presente legge commessa nei parchi naturali provinciali si applicano le sanzioni nella misura prevista dall'art. 29 della legge provinciale 6 maggio 1988, n. 18. 4. Le violazioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 del presente articolo comportano, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, la confisca dell'intera quantita' di funghi alla quale precede direttamente il personale che accerta l'infrazione. I funghi confiscati vengono consegnati, previa ricevuta, ad istituti di beneficenza e/o assistenza. In caso di dubbia commestibilita' i funghi confiscati devono essere distrutti. Della destinazione o della distruzione sara' fatta menzione nel verbale di accertamento dell'infrazione. In caso di rifiuto a consegnare i funghi raccolti, a seguito di formale intimazione, la sanzione amministrativa pecuniaria previa nelle lettere a), b) e c) del comma 1 e' raddoppiata, previa stima, da parte dell'agente della quantita' di funghi detenuti. 5. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative, salvo quanto previsto nel presente articolo, si osserva la legge 24 novembre 1981, n. 689. 6. L'emissione dell'ordinanza ingiunzione o dell'ordinanza archiviazione di cui all'art. 18 della predetta legge 24 novembre 1981, n. 689 spetta al dirigente preposto al servizio competente in materia di foreste. 7. Le somme riscosse sono introitate nel bilancio della Provincia.