Art. 8.
                           S a n z i o n i
 
   1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali la' dove il
fatto  costituisce  reato, per la violazione delle disposizioni della
presente legge, si applicano le seguenti sanzioni:
     a) la sanzione amministrativa pecuniaria di L. 30.000  per  ogni
chilogrammo,  o  frazione,  di  funghi  raccolti  oltre  la quantita'
consentita;
     b) la sanzione amministrativa pecuniaria di L. 40.000  per  ogni
chilogrammo,  o  frazione, di funghi raccolti in difetto del permesso
previsto dall'art. 3;
     c) la sanzione amministrativa pecuniaria di L. 60.000  per  ogni
chilogrammo,  o  frazione,  di  funghi raccolti nelle zone interdette
alla raccolta, di cui all'art. 5, comma 1;
     d) la sanzione amministrativa pecuniaria  di  L.  100.000  a  L.
600.000  per  la rimozione o il danneggiamento dei cartelli e tabelle
di cui all'art. 5, commi 1 e 4;
     e) la sanzione amministrativa  pecuniaria  di  L.  10.000  a  L.
60.000  per chi violi le disposizioni di cui all'art. 2, comma 4, 5 e
6.
   2.  Chi  con  un'azione  od omissione viola diverse disposizioni o
commette piu' violazioni della  stessa  disposizione  previste  dalla
presente  legge,  soggiace  alle sanzioni amministrative previste per
ciascuna violazione.
   3. Per la  violazione  delle  disposizioni  della  presente  legge
commessa  nei  parchi  naturali  provinciali si applicano le sanzioni
nella misura prevista dall'art. 29 della legge provinciale  6  maggio
1988, n. 18.
   4.  Le  violazioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 del
presente articolo  comportano,  oltre  alla  sanzione  amministrativa
pecuniaria,  la  confisca  dell'intera quantita' di funghi alla quale
precede direttamente il personale che accerta l'infrazione. I  funghi
confiscati  vengono  consegnati,  previa  ricevuta,  ad  istituti  di
beneficenza e/o assistenza.  In  caso  di  dubbia  commestibilita'  i
funghi confiscati devono essere distrutti. Della destinazione o della
distruzione   sara'   fatta  menzione  nel  verbale  di  accertamento
dell'infrazione. In caso di rifiuto a consegnare i funghi raccolti, a
seguito di formale intimazione, la sanzione amministrativa pecuniaria
previa nelle lettere a), b) e c) del comma 1 e'  raddoppiata,  previa
stima, da parte dell'agente della quantita' di funghi detenuti.
   5.  Per l'applicazione delle sanzioni amministrative, salvo quanto
previsto nel presente articolo, si osserva la legge 24 novembre 1981,
n. 689.
   6.  L'emissione  dell'ordinanza   ingiunzione   o   dell'ordinanza
archiviazione  di  cui  all'art.  18 della predetta legge 24 novembre
1981, n. 689 spetta al dirigente preposto al servizio  competente  in
materia di foreste.
   7. Le somme riscosse sono introitate nel bilancio della Provincia.