Art. 10. Norma finanziaria 1. Per la realizzazione dei programmi di cui all'articolo 7 della presente legge vengono istituiti: a) nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1991 il capitolo "per memoria" n. 26159 denominato: "Anticipazioni per conto dello Stato delle spese per l'attuazione di iniziative di cooperazione nei Paesi in via di sviluppo ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49"; b) nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale 1991 il capitolo "per memoria" n. 01365 denominato: "Assegnazioni dello Stato ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, dei fondi occorrenti per l'attuazione di iniziative di cooperazione nei Paesi in via di sviluppo". 2. Ai capitoli di cui al comma precedente si applicano le norme previste dalla legge regionale 12 aprile 1977, n. 15, articolo 21, quinto comma, lettera a). 3. Per la realizzazione dei suddetti programmi attinenti agli anni successivi al 1991 si provvede alla istituzione dei corrispondenti capitoli nello stato di previsione della spesa e nello stato di previsione dell'entrata dei relativi bilanci regionali. 4. Gli oneri per l'adesione della Regione all'Osservatorio di cui al precedente articolo 4 nonche' per le convenzioni di cui al precedente articolo 7, settimo comma, previsti per l'anno 1991 in lire 200 milioni, gravano sul capitolo n. 26158, che viene istituito nel bilancio regionale di previsione relativo a tale anno con la seguente denominazione: "Spese concernenti Osservatorio sulle attivita' decentrate di cooperazione allo sviluppo nonche' le convenzioni con istituti universitari, enti ed istituti di ricerca". 5. La copertura finanziaria degli oneri di cui al precedente quarto comma e' assicurata, per l'anno 1991, mediante utilizzazione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo n. 26107 del relativo bilancio regionale di previsione. 6. Per gli anni successivi al 1991, l'ammontare dello stanziamento per la copertura degli oneri di cui al medesimo quarto comma, viene determinato con la relativa legge di approvazione del bilancio regionale di previsione dei rispettivi anni. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio. Roma, 26 luglio 1991 GIGLI Il visto del Commissario del Governo e' stato apposto il 17 luglio 1991.