Art. 10.
                          Norma finanziaria
 
   1.  Per la realizzazione dei programmi di cui all'articolo 7 della
presente legge vengono istituiti:
     a) nello stato di previsione della spesa del bilancio  regionale
1991  il  capitolo  "per memoria" n. 26159 denominato: "Anticipazioni
per conto dello Stato delle spese per l'attuazione di  iniziative  di
cooperazione  nei  Paesi  in  via di sviluppo ai sensi della legge 26
febbraio 1987, n. 49";
     b) nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale
1991 il capitolo "per memoria"  n.  01365  denominato:  "Assegnazioni
dello  Stato  ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, dei fondi
occorrenti per l'attuazione di iniziative di cooperazione  nei  Paesi
in via di sviluppo".
   2.  Ai  capitoli  di cui al comma precedente si applicano le norme
previste dalla legge regionale 12 aprile 1977, n.  15,  articolo  21,
quinto comma, lettera a).
   3. Per la realizzazione dei suddetti programmi attinenti agli anni
successivi  al  1991  si provvede alla istituzione dei corrispondenti
capitoli nello stato di previsione  della  spesa  e  nello  stato  di
previsione dell'entrata dei relativi bilanci regionali.
   4.  Gli oneri per l'adesione della Regione all'Osservatorio di cui
al precedente articolo  4  nonche'  per  le  convenzioni  di  cui  al
precedente  articolo  7,  settimo  comma, previsti per l'anno 1991 in
lire 200 milioni, gravano sul capitolo n. 26158, che viene  istituito
nel  bilancio  regionale  di  previsione  relativo a tale anno con la
seguente  denominazione:  "Spese   concernenti   Osservatorio   sulle
attivita'   decentrate  di  cooperazione  allo  sviluppo  nonche'  le
convenzioni con istituti universitari, enti ed istituti di ricerca".
   5. La copertura finanziaria  degli  oneri  di  cui  al  precedente
quarto  comma  e' assicurata, per l'anno 1991, mediante utilizzazione
di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo n. 26107  del
relativo bilancio regionale di previsione.
   6. Per gli anni successivi al 1991, l'ammontare dello stanziamento
per  la  copertura degli oneri di cui al medesimo quarto comma, viene
determinato con  la  relativa  legge  di  approvazione  del  bilancio
regionale di previsione dei rispettivi anni.
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di
osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.
    Roma, 26 luglio 1991
 
                                GIGLI
 
   Il visto del Commissario del Governo e' stato apposto il 17 luglio
1991.