Art. 2.
                       Modalita' d'intervento
 
   1. Per le finalita' di cui al precedente articolo la  Regione,  ai
sensi  delle  disposizioni contenute nell'articolo 2, commi quattro e
cinque, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, partecipa ad  interventi
nazionali  ovvero propone ai competenti organi dello Stato iniziative
proprie,  con  particolare  riguardo  a  quelle  che   prevedono   il
coinvolgimento delle popolazioni interessate.
   2.  La  Regione provvede, altresi', a favorire analoghe iniziative
di enti locali, enti dipendenti  dalla  Regione,  organizzazioni  non
governative,   gruppi   di   volontariato,   di   solidarieta'  e  di
cooperazione  internazionale  presenti  con  almeno  una   sede   nel
territorio  regionale,  assicurando  anche  una  adeguata  assistenza
tecnica ed amministrativa.