Art. 2. Modalita' d'intervento 1. Per le finalita' di cui al precedente articolo la Regione, ai sensi delle disposizioni contenute nell'articolo 2, commi quattro e cinque, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, partecipa ad interventi nazionali ovvero propone ai competenti organi dello Stato iniziative proprie, con particolare riguardo a quelle che prevedono il coinvolgimento delle popolazioni interessate. 2. La Regione provvede, altresi', a favorire analoghe iniziative di enti locali, enti dipendenti dalla Regione, organizzazioni non governative, gruppi di volontariato, di solidarieta' e di cooperazione internazionale presenti con almeno una sede nel territorio regionale, assicurando anche una adeguata assistenza tecnica ed amministrativa.