Art. 3. Attivita' di cooperazione 1. Le iniziative di cui al precedente articolo 2 concernono, in particolare, le seguenti attivita': a) valorizzazione, mediante specifici interventi, delle risorse umane e materiali locali, con particolare riguardo allo sviluppo culturale e sociale della donna con la sua diretta partecipazione; b) organizzazione di convegni di informazione e studio sul tema della pace, dello sviluppo e del sottosviluppo, delle interdipendenze regionali e continentali e delle esperienze di volontariato, di cooperazione allo sviluppo e della solidarieta' internazionale con partecipazione di studiosi ed esperti a livello nazionale ed internazionale; c) promozione di programmi di educazione alla pace ed allo sviluppo da realizzare in primo luogo nell'ambito scolastico; d) formazione professionale dei giovani dei Paesi in via di sviluppo, favorendone la partecipazione a corsi di formazione e di specializzazione regionali per il reinserimento nei luoghi d'origine nonche' formazione professionale per quanti intendano recarsi ad operare nei Paesi in via di sviluppo a titolo di volontariato o in base ai progetti di cui alla presente legge; e) raccolta della documentazione relativa alle istituzioni ed associazioni che si occupano della cooperazione allo sviluppo e della solidarieta' internazionale, mediante la istituzione di una banca dati nell'ambito dell'ufficio di cui all'articolo 7 della presente legge, assicurando nei rapporti con i competenti organi statali una costante, reciproca informazione tecnica ed amministrativa sul complesso delle iniziative allo sviluppo; f) raccolta di documentazione ed informazione a carattere didattico per le scuole, avvalendosi del centro regionale di produzione cinematografica e di una apposita medioteca regionale da istituirsi presso lo stesso centro; g) informazione a livello regionale delle proposte e dei risultati degli interventi di solidarieta' e cooperazione avanzate e realizzate dagli enti pubblici e privati, operanti nel territorio regionale, previsti dall'articolo 2 della presente legge; h) assistenza e consulenza tecnica ai soggetti pubblici e privati che realizzano attivita' di cooperazione, impegnando le proprie strutture e quelle degli enti, delle aziende e delle societa' regionali.