Art. 3.
                      Attivita' di cooperazione
 
   1. Le iniziative di cui al precedente articolo  2  concernono,  in
particolare, le seguenti attivita':
     a)  valorizzazione, mediante specifici interventi, delle risorse
umane e materiali locali,  con  particolare  riguardo  allo  sviluppo
culturale e sociale della donna con la sua diretta partecipazione;
     b)  organizzazione di convegni di informazione e studio sul tema
della pace, dello sviluppo e del sottosviluppo, delle interdipendenze
regionali e continentali  e  delle  esperienze  di  volontariato,  di
cooperazione  allo  sviluppo  e della solidarieta' internazionale con
partecipazione  di  studiosi  ed  esperti  a  livello  nazionale   ed
internazionale;
     c)  promozione  di  programmi  di  educazione  alla pace ed allo
sviluppo da realizzare in primo luogo nell'ambito scolastico;
     d) formazione professionale dei giovani  dei  Paesi  in  via  di
sviluppo,  favorendone  la  partecipazione a corsi di formazione e di
specializzazione regionali per il reinserimento nei luoghi  d'origine
nonche'  formazione  professionale  per  quanti  intendano recarsi ad
operare nei Paesi in via di sviluppo a titolo di  volontariato  o  in
base ai progetti di cui alla presente legge;
     e)  raccolta  della  documentazione relativa alle istituzioni ed
associazioni che si occupano della cooperazione allo sviluppo e della
solidarieta' internazionale, mediante la  istituzione  di  una  banca
dati  nell'ambito  dell'ufficio  di cui all'articolo 7 della presente
legge, assicurando nei rapporti con i competenti organi  statali  una
costante,   reciproca  informazione  tecnica  ed  amministrativa  sul
complesso delle iniziative allo sviluppo;
     f)  raccolta  di  documentazione  ed  informazione  a  carattere
didattico   per  le  scuole,  avvalendosi  del  centro  regionale  di
produzione cinematografica e di una apposita medioteca  regionale  da
istituirsi presso lo stesso centro;
     g)  informazione  a  livello  regionale  delle  proposte  e  dei
risultati degli interventi di solidarieta' e cooperazione avanzate  e
realizzate  dagli  enti  pubblici  e privati, operanti nel territorio
regionale, previsti dall'articolo 2 della presente legge;
     h) assistenza  e  consulenza  tecnica  ai  soggetti  pubblici  e
privati  che  realizzano  attivita'  di  cooperazione,  impegnando le
proprie strutture e quelle degli enti, delle aziende e delle societa'
regionali.