Art. 5. Gemellaggio e solidarieta' 1. La Regione, nell'ambito della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e della legge 30 dicembre 1986, n. 943, nonche' della legislazione regionale vigente: a) promuove, anche in collaborazione con gli enti locali, iniziative di gemellaggio e solidarieta' internazionale con i Paesi in via di sviluppo; b) partecipa, su richiesta della direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri, alle iniziative tese a fronteggiare particolari casi di calamita' naturali, situazioni di denutrizione e di carenza igienico-sanitaria, fornendo anche direttamente beni ed attrezzature e personale specializzato, sia volontario che messo a disposizione degli enti territoriali della Regione.