Art. 5.
                     Gemellaggio e solidarieta'
 
   1. La Regione, nell'ambito della legge 26 febbraio 1987, n. 49,  e
della  legge  30  dicembre  1986,  n. 943, nonche' della legislazione
regionale vigente:
     a) promuove,  anche  in  collaborazione  con  gli  enti  locali,
iniziative  di  gemellaggio e solidarieta' internazionale con i Paesi
in via di sviluppo;
     b) partecipa, su  richiesta  della  direzione  generale  per  la
cooperazione  allo  sviluppo  del Ministero degli affari esteri, alle
iniziative  tese  a  fronteggiare  particolari  casi   di   calamita'
naturali, situazioni di denutrizione e di carenza igienico-sanitaria,
fornendo   anche   direttamente  beni  ed  attrezzature  e  personale
specializzato, sia volontario che messo  a  disposizione  degli  enti
territoriali della Regione.