Art. 6.
    Coordinamento e sostegno delle iniziative a livello regionale
 
   1.  La  Regione,  in  attuazione dell'ultimo comma dell'articolo 2
della legge 26 febbraio 1987, n. 49, propone alla direzione  generale
per  la  cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri
piani di intervento organici e conformi  alle  finalita'  di  cui  al
precedente  articolo  1,  nei  quali  sono  inserite le iniziative di
cooperazione allo sviluppo proprie e quelle  degli  enti  pubblici  e
privati,  indicati  all'articolo  2  della  presente  legge,  che  ne
facciano espressa richiesta.
   2. A tal fine i suddetti enti, presentano alla struttura di cui al
successivo articolo 10,  entro  il  mese  di  luglio  di  ogni  anno,
proposte   di   iniziative  concernenti  le  attivita'  previste  dal
precedente articolo 3.
   3. La  Regione  sostiene  le  iniziative  proposte  ai  sensi  del
precedente secondo comma attraverso l'erogazione di anticipazioni sui
finanziamenti  statali  previsti dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49,
previa autorizzazione rilasciata dagli organismi di cui  all'articolo
2,  quinto  comma,  della  legge  stessa  e  stipula  della  relativa
convenzione.