Art. 6. Coordinamento e sostegno delle iniziative a livello regionale 1. La Regione, in attuazione dell'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, propone alla direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri piani di intervento organici e conformi alle finalita' di cui al precedente articolo 1, nei quali sono inserite le iniziative di cooperazione allo sviluppo proprie e quelle degli enti pubblici e privati, indicati all'articolo 2 della presente legge, che ne facciano espressa richiesta. 2. A tal fine i suddetti enti, presentano alla struttura di cui al successivo articolo 10, entro il mese di luglio di ogni anno, proposte di iniziative concernenti le attivita' previste dal precedente articolo 3. 3. La Regione sostiene le iniziative proposte ai sensi del precedente secondo comma attraverso l'erogazione di anticipazioni sui finanziamenti statali previsti dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49, previa autorizzazione rilasciata dagli organismi di cui all'articolo 2, quinto comma, della legge stessa e stipula della relativa convenzione.