Art. 7. Programmazione ed attuazione degli interventi 1. La Giunta regionale, sulla base delle proposte di cui al precedente articolo 6, ed in conformita' agli indirizzi programmatici della cooperazione allo sviluppo definiti ai sensi dell'articolo 3 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, provvede, entro il mese di settembre di ogni anno, sentito il comitato di cui al successivo articolo 8, alla formulazione di programmi, per periodi non inferiori all'anno, delle attivita' da realizzare ai sensi della presente legge. 2. I programmi devono contenere la determinazione degli obiettivi, delle metodologie e delle priorita' settoriali e plurisettoriali, dell'ambito geografico degli interventi e devono indicare le iniziative e gli enti proponenti nonche' la misura delle anticipazioni a carico della Regione a norma del precedente articolo 6, terzo comma, nei limiti dell'apposito stanziamento di bilancio di cui al successivo articolo 10. 3. I programmi sono accompagnati da una relazione sullo stato di attuazione e sui risultati parziali e finali delle iniziative gia' assunte in base a precedenti programmi. 4. I programmi di cui al presente articolo sono approvati dal Consiglio regionale entro il mese di novembre di ogni anno e trasmessi alla direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri ai sensi dell'articolo 2, quinto comma, della legge 26 febbraio 1987, n. 49. 5. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare permanente, e' autorizzata ad apportare ai programmi le modificazioni richieste dal competente organo di Stato in sede di affidamento dell'attuazione del programma stesso. 6. La realizzazione dei suddetti programmi avviene a cura della Regione e degli enti proponenti, nei limiti ed alle condizioni fissati dalle apposite convenzioni stipulate ai sensi del citato quinto comma dell'articolo 2 della legge 26 febbraio 1987, n. 49. 7. Ai fini della realizzazione dei programmi la Regione puo' avvalersi, mediante apposite convenzioni, della collaborazione di istituti universitari, enti ed istituti di ricerca. 8. La erogazione delle anticipazioni previste nel precedente secondo comma e' effettuata dalla Giunta regionale dopo l'affidamento dell'attuazione del programma da parte del competente organo statale, secondo quanto disposto dall'articolo 6, terzo comma, della presente legge.