Art. 7.
            Programmazione ed attuazione degli interventi
 
   1. La Giunta regionale,  sulla  base  delle  proposte  di  cui  al
precedente articolo 6, ed in conformita' agli indirizzi programmatici
della  cooperazione  allo  sviluppo definiti ai sensi dell'articolo 3
della legge 26 febbraio 1987, n.  49,  provvede,  entro  il  mese  di
settembre  di  ogni  anno,  sentito  il comitato di cui al successivo
articolo 8, alla formulazione di programmi, per periodi non inferiori
all'anno, delle attivita'  da  realizzare  ai  sensi  della  presente
legge.
   2. I programmi devono contenere la determinazione degli obiettivi,
delle  metodologie  e  delle  priorita' settoriali e plurisettoriali,
dell'ambito  geografico  degli  interventi  e  devono   indicare   le
iniziative   e   gli   enti   proponenti   nonche'  la  misura  delle
anticipazioni a carico della Regione a norma del precedente  articolo
6,  terzo comma, nei limiti dell'apposito stanziamento di bilancio di
cui al successivo articolo 10.
   3. I programmi sono accompagnati da una relazione sullo  stato  di
attuazione  e  sui  risultati parziali e finali delle iniziative gia'
assunte in base a precedenti programmi.
   4. I programmi di cui al  presente  articolo  sono  approvati  dal
Consiglio  regionale  entro  il  mese  di  novembre  di  ogni  anno e
trasmessi alla direzione generale per la cooperazione  allo  sviluppo
del  Ministero  degli  affari esteri ai sensi dell'articolo 2, quinto
comma, della legge 26 febbraio 1987, n. 49.
   5.  La  Giunta  regionale,  sentita  la   competente   commissione
consiliare  permanente,  e'  autorizzata ad apportare ai programmi le
modificazioni richieste dal competente organo di  Stato  in  sede  di
affidamento dell'attuazione del programma stesso.
   6.  La  realizzazione  dei suddetti programmi avviene a cura della
Regione e degli  enti  proponenti,  nei  limiti  ed  alle  condizioni
fissati  dalle  apposite  convenzioni  stipulate  ai sensi del citato
quinto comma dell'articolo 2 della legge 26 febbraio 1987, n. 49.
   7. Ai fini della  realizzazione  dei  programmi  la  Regione  puo'
avvalersi,  mediante  apposite  convenzioni,  della collaborazione di
istituti universitari, enti ed istituti di ricerca.
   8.  La  erogazione  delle  anticipazioni  previste  nel precedente
secondo comma e' effettuata dalla Giunta regionale dopo l'affidamento
dell'attuazione del programma da parte del competente organo statale,
secondo quanto disposto dall'articolo 6, terzo comma, della  presente
legge.