Art. 8. Comitato tecnico per la cooperazione allo sviluppo 1. Presso la Giunta regionale e' istituito il comitato tecnico per la cooperazione allo sviluppo. Esso collabora alla elaborazione dei programmi, svolge funzioni consultive e propositive in ordine all'attuazione delle attivita' e da' parere sugli schemi di convenzione di cui al precedente articolo 7. 2. Il comitato e' costituito: a) dal Presidente della Giunta regionale o da un assessore da lui delegato con funzione di presidente; b) dal dirigente del settore segreteria della presidenza; c) da un consulente giuridico, in servizio presso il settore legislativo della Giunta regionale, designato dalla Giunta stessa; d) da un funzionario regionale con esperienza di almeno un anno nel campo della cooperazione internazionale in un Paese in via di sviluppo, designato dalla Giunta regionale; e) da quattro funzionari direttivi designati, rispettivamente, dall'Istituto regionale di studi e ricerche per la programmazione economica del Lazio (I.R.S.P.E.L.), dall'Ente regionale di sviluppo agricolo nel Lazio (E.R.S.A.L.), dall'Istituto per il diritto allo studio universitario (I.Di.Su.) di Roma "La Sapienza" e dalla Finanziaria laziale di sviluppo (Fi.La.S. - S.p.a.); f) da tre esperti designati, rispettivamente, dall'Associazione nazionale comuni d'Italia (A.N.C.I.), dall'Unione province italiane (U.P.I.) e dall'Unione nazionale comuni ed enti montani (U.N.C.E.M.); g) da quattro docenti o ricercatori designati dalle Universita' statali degli studi aventi sede nel Lazio; h) sei componenti designati dalla Giunta regionale, dei quali tre scelti tra i nominativi proposti dai coordinamenti delle organizzazioni non governative riconosciute ai sensi dell'articolo 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, operanti nel territorio regionale e tre scelti tra i nominativi indicati dagli istituti sindacali di cooperazione operanti a livello regionale. 3. Il comitato e' integrato di volta in volta con i dirigenti dei settori competenti nelle materie oggetto di esame da parte del comitato stesso. 4. Le funzioni di segretario del comitato sono svolte dal dirigente della struttura di cui al successivo articolo 9. 5. Il comitato e' nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, dura in carica due anni ed alla scadenza puo' essere riconfermato in tutto o in parte.