Art. 8.
         Comitato tecnico per la cooperazione allo sviluppo
 
   1. Presso la Giunta regionale e' istituito il comitato tecnico per
la  cooperazione  allo sviluppo. Esso collabora alla elaborazione dei
programmi,  svolge  funzioni  consultive  e  propositive  in   ordine
all'attuazione   delle   attivita'  e  da'  parere  sugli  schemi  di
convenzione di cui al precedente articolo 7.
   2. Il comitato e' costituito:
     a) dal Presidente della Giunta regionale o da  un  assessore  da
lui delegato con funzione di presidente;
     b) dal dirigente del settore segreteria della presidenza;
     c)  da  un  consulente  giuridico, in servizio presso il settore
legislativo della Giunta regionale, designato dalla Giunta stessa;
     d) da un funzionario regionale con esperienza di almeno un  anno
nel  campo  della  cooperazione  internazionale in un Paese in via di
sviluppo, designato dalla Giunta regionale;
     e) da quattro funzionari direttivi  designati,  rispettivamente,
dall'Istituto  regionale  di  studi  e ricerche per la programmazione
economica del Lazio (I.R.S.P.E.L.), dall'Ente regionale  di  sviluppo
agricolo  nel  Lazio  (E.R.S.A.L.), dall'Istituto per il diritto allo
studio  universitario  (I.Di.Su.)  di  Roma  "La  Sapienza"  e  dalla
Finanziaria laziale di sviluppo (Fi.La.S. - S.p.a.);
     f)  da tre esperti designati, rispettivamente, dall'Associazione
nazionale comuni d'Italia (A.N.C.I.), dall'Unione  province  italiane
(U.P.I.) e dall'Unione nazionale comuni ed enti montani (U.N.C.E.M.);
     g)  da quattro docenti o ricercatori designati dalle Universita'
statali degli studi aventi sede nel Lazio;
     h) sei componenti designati dalla Giunta  regionale,  dei  quali
tre   scelti  tra  i  nominativi  proposti  dai  coordinamenti  delle
organizzazioni non governative riconosciute ai sensi dell'articolo 28
della  legge  26  febbraio  1987,  n.  49,  operanti  nel  territorio
regionale  e  tre  scelti  tra  i  nominativi indicati dagli istituti
sindacali di cooperazione operanti a livello regionale.
   3. Il comitato e' integrato di volta in volta con i dirigenti  dei
settori  competenti  nelle  materie  oggetto  di  esame  da parte del
comitato stesso.
   4.  Le  funzioni  di  segretario  del  comitato  sono  svolte  dal
dirigente della struttura di cui al successivo articolo 9.
   5. Il comitato e' nominato con decreto del Presidente della Giunta
regionale,  dura  in  carica  due  anni  ed alla scadenza puo' essere
riconfermato in tutto o in parte.