Art. 3.
                           Fondo speciale
 
   1.  Per  il  conseguimento  delle  finalita' di cui all'articolo 1
della presente legge e' determinato, ai sensi dell'articolo  3  della
legge  regionale  15  febbraio  1974,  n.  13,  cosi' come sostituito
dall'articolo 1 della legge regionale 23 luglio 1983, n. 52, un fondo
speciale pari a lire 1.000 milioni per l'anno 1991.
   2. Le modalita' di gestione  del  suddetto  fondo  sono  contenute
nella  convenzione,  di  cui  all'articolo  1  della  presente legge,
stipulata con la Fi.La.S. - S.p.a. ed approvata con deliberazione del
Consiglio regionale.
   3. La Fi.La.S. - S.p.a. utilizza il fondo, di  cui  al  precedente
primo comma, secondo le disposizioni contenute nel proprio statuto.
   4.  Oltre alle disponibilita' del fondo, la Fi.La.S. - S.p.a. deve
impiegare risorse finanziarie proprie ovvero  acquisite  sul  mercato
dei  capitali  per  una quota non inferiore al 30 per cento del fondo
stesso, garantendo uguali  condizioni  di  finanziamento  ai  singoli
beneficiari.
   5.  Il  finanziamento  complessivo di ciascuna iniziativa non puo'
risultare superiore al 70 per cento dell'importo ritenuto ammissibile
ed e' cumulabile con altre provvidenze disposte da leggi nazionali  o
regionali sino alla concorrenza del predetto limite del 70 per cento.