Art. 3. Fondo speciale 1. Per il conseguimento delle finalita' di cui all'articolo 1 della presente legge e' determinato, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 15 febbraio 1974, n. 13, cosi' come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 23 luglio 1983, n. 52, un fondo speciale pari a lire 1.000 milioni per l'anno 1991. 2. Le modalita' di gestione del suddetto fondo sono contenute nella convenzione, di cui all'articolo 1 della presente legge, stipulata con la Fi.La.S. - S.p.a. ed approvata con deliberazione del Consiglio regionale. 3. La Fi.La.S. - S.p.a. utilizza il fondo, di cui al precedente primo comma, secondo le disposizioni contenute nel proprio statuto. 4. Oltre alle disponibilita' del fondo, la Fi.La.S. - S.p.a. deve impiegare risorse finanziarie proprie ovvero acquisite sul mercato dei capitali per una quota non inferiore al 30 per cento del fondo stesso, garantendo uguali condizioni di finanziamento ai singoli beneficiari. 5. Il finanziamento complessivo di ciascuna iniziativa non puo' risultare superiore al 70 per cento dell'importo ritenuto ammissibile ed e' cumulabile con altre provvidenze disposte da leggi nazionali o regionali sino alla concorrenza del predetto limite del 70 per cento.