Art. 6. Norma finanziaria 1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge e' autorizzata, per l'anno 1991 la spesa di lire 1.000 milioni. 2. In relazione a quanto disposto dal precedente comma, nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1991 e' istituito il capitolo n. 02125 denominato: "Trasferimento alla Fi.La.S. - S.p.a. delle somme occorrenti per il sostegno di processi di innovazione e sviluppo imprenditoriale" con lo stanziamento di competenza di lire 1.000 milioni. 3. Alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo n. 29802 elenco n. 4, lettera f) del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1991. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio. Roma, 2 agosto 1991 GIGLI Promulgata ai sensi dell'art. 32 dello statuto della regione Lazio, in relazione all'ultimo comma dell'art. 127 della Costituzione della Repubblica italiana.