Art. 6.
                          Norma finanziaria
 
   1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge
e' autorizzata, per l'anno 1991 la spesa di lire 1.000 milioni.
   2. In relazione a quanto  disposto  dal  precedente  comma,  nello
stato  di  previsione  della  spesa  del  bilancio  regionale 1991 e'
istituito  il  capitolo  n.  02125  denominato:  "Trasferimento  alla
Fi.La.S.  - S.p.a. delle somme occorrenti per il sostegno di processi
di innovazione e sviluppo imprenditoriale"  con  lo  stanziamento  di
competenza di lire 1.000 milioni.
   3.  Alla  copertura  dell'onere  derivante dalla presente legge si
provvede mediante riduzione di pari importo  dello  stanziamento  del
capitolo  n. 29802 elenco n. 4, lettera f) del bilancio di previsione
della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1991.
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale  della  Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.
    Roma, 2 agosto 1991
 
                                GIGLI
 
  Promulgata ai sensi dell'art. 32 dello statuto della regione Lazio,
in relazione all'ultimo comma dell'art. 127 della Costituzione  della
Repubblica italiana.