Art. 11.
                          Norma transitoria
 
   1.  Per  l'anno 1991 il termine per la presentazione delle domande
di cui agli articoli 4 a 5 della presente  legge,  e'  sostituito  da
quello  di  giorni  trenta decorrenti dalla data di entrata in vigore
della legge stessa.
   2. Il Consiglio regionale provvede  alla  costituzione  del  primo
albo  degli  istituti  culturali  di  "interesse  regionale",  di cui
all'articolo 4, primo comma,  entro  novanta  giorni  dalla  data  di
entrata  in  vigore  della  presente legge. Nella predisposizione del
primo piano annuale, approvato dalla  Giunta  regionale,  sentita  la
competente  commissione  consiliare  permanente,  in  deroga a quanto
previsto dal precedente articolo 4, si prescinde dall'inserimento dei
beneficiari nell'apposito albo degli istituti  culturali,  che  avra'
validita'  a  decorrere  dal 1› gennaio 1992, cosi' come si prescinde
dalla elaborazione del relativo piano triennale, di cui al precedente
articolo 6, che avra' validita'  a  decorrere  dalla  medesima  data.
L'inserimento  di un istituto nel primo piano annuale non costituisce
titolo  per  l'istituto  stesso  ai  fini  dell'inclusione  nell'albo
previsto  al  precedente  articolo  4.  In sede di prima applicazione
della norma, le fondazioni che sono gia'  state  presenti  nei  piani
annuali  predisposti  in base alla legge regionale 18 agosto 1986, n.
25, possono, anche in deroga ai requisiti previsti  dall'articolo  4,
beneficiare   della   presente  legge  limitatamente  al  periodo  di
validita' del primo albo degli  istituti  culturali.  Successivamente
saranno pienamente soggette al disposto del citato articolo 4.