Art. 11. Norma transitoria 1. Per l'anno 1991 il termine per la presentazione delle domande di cui agli articoli 4 a 5 della presente legge, e' sostituito da quello di giorni trenta decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge stessa. 2. Il Consiglio regionale provvede alla costituzione del primo albo degli istituti culturali di "interesse regionale", di cui all'articolo 4, primo comma, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nella predisposizione del primo piano annuale, approvato dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare permanente, in deroga a quanto previsto dal precedente articolo 4, si prescinde dall'inserimento dei beneficiari nell'apposito albo degli istituti culturali, che avra' validita' a decorrere dal 1 gennaio 1992, cosi' come si prescinde dalla elaborazione del relativo piano triennale, di cui al precedente articolo 6, che avra' validita' a decorrere dalla medesima data. L'inserimento di un istituto nel primo piano annuale non costituisce titolo per l'istituto stesso ai fini dell'inclusione nell'albo previsto al precedente articolo 4. In sede di prima applicazione della norma, le fondazioni che sono gia' state presenti nei piani annuali predisposti in base alla legge regionale 18 agosto 1986, n. 25, possono, anche in deroga ai requisiti previsti dall'articolo 4, beneficiare della presente legge limitatamente al periodo di validita' del primo albo degli istituti culturali. Successivamente saranno pienamente soggette al disposto del citato articolo 4.