Art. 12.
                          Norma finanziaria
 
   1.  Per le finalita' di cui alla presente legge e' autorizzata per
l'anno 1991 la spesa di lire 1.530 milioni.
   2. Il predetto importo viene iscritto in termini di  competenza  e
cassa  ai  seguenti  capitoli  di  spesa  che  vengono  istituiti nel
bilancio regionale 1991 con  le  seguenti  denominazioni  e  con  gli
stanziamenti a fianco indicati:
    capitolo n. 16857 "Contributi per interventi regionali a sostegno
del  funzionamento  e  dell'attivita' degli istituti culturali e loro
iniziative collegate", lire 1.000 milioni;
    capitolo  n.  16858  "Contributi  per  lavori   di   recupero   e
ristrutturazione  di  immobili  sede  di  istituti  culturali  e  per
l'acquisizione di beni e attrezzature", lire 530 milioni.
   3.  Alla  copertura  del  predetto  onere  si  provvede   mediante
utilizzazione  degli  stanziamenti attribuiti per il 1991 ai capitoli
n. 16101 e n. 16856, che vengono soppressi  e  utilizzo  della  posta
iscritta  al  capitolo n. 29851, elenco n. 4, lettera a). Gli impegni
assunti e non pagati a carico dei soppressi capitoli n.  16101  e  n.
16856 sono trasferiti al capitolo n. 16857.
   4. Per gli anni successivi, alla quantificazione e copertura della
spesa, si provvedera' con le leggi di bilancio dei rispettivi anni.
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di
osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.
    Roma, 9 agosto 1991
 
                                GIGLI
 
  Il  visto  del  Commissario di Governo e' stato apposto il 6 agosto
1991.