Art. 12. Norma finanziaria 1. Per le finalita' di cui alla presente legge e' autorizzata per l'anno 1991 la spesa di lire 1.530 milioni. 2. Il predetto importo viene iscritto in termini di competenza e cassa ai seguenti capitoli di spesa che vengono istituiti nel bilancio regionale 1991 con le seguenti denominazioni e con gli stanziamenti a fianco indicati: capitolo n. 16857 "Contributi per interventi regionali a sostegno del funzionamento e dell'attivita' degli istituti culturali e loro iniziative collegate", lire 1.000 milioni; capitolo n. 16858 "Contributi per lavori di recupero e ristrutturazione di immobili sede di istituti culturali e per l'acquisizione di beni e attrezzature", lire 530 milioni. 3. Alla copertura del predetto onere si provvede mediante utilizzazione degli stanziamenti attribuiti per il 1991 ai capitoli n. 16101 e n. 16856, che vengono soppressi e utilizzo della posta iscritta al capitolo n. 29851, elenco n. 4, lettera a). Gli impegni assunti e non pagati a carico dei soppressi capitoli n. 16101 e n. 16856 sono trasferiti al capitolo n. 16857. 4. Per gli anni successivi, alla quantificazione e copertura della spesa, si provvedera' con le leggi di bilancio dei rispettivi anni. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio. Roma, 9 agosto 1991 GIGLI Il visto del Commissario di Governo e' stato apposto il 6 agosto 1991.