Art. 2. Beneficiari degli interventi 1. Sono ammessi ai benefici previsti dalla presente legge gli istituti culturali, e loro articolazioni territoriali previste dalla legge, aventi la personalita' giuridica pubblica o privata ai sensi degli articoli 11 e 12 del codice civile, ed il cui patrimonio e' costituito da beni culturali rientranti nelle tipologie elencate nel precedente articolo. Gli stessi devono operare con una propria sede nell'ambito del territorio regionale svolgendo un'attivita' qualificata e continuativa per il recupero, la tutela e la valorizzazione dei beni in questione, al fine di consentirne un'ampia e corretta fruizione da parte della collettivita'.