Art. 2.
                    Beneficiari degli interventi
 
   1. Sono ammessi ai benefici  previsti  dalla  presente  legge  gli
istituti  culturali, e loro articolazioni territoriali previste dalla
legge, aventi la personalita' giuridica pubblica o privata  ai  sensi
degli  articoli  11  e  12 del codice civile, ed il cui patrimonio e'
costituito da beni culturali rientranti nelle tipologie elencate  nel
precedente  articolo.  Gli stessi devono operare con una propria sede
nell'ambito   del   territorio   regionale   svolgendo   un'attivita'
qualificata   e   continuativa  per  il  recupero,  la  tutela  e  la
valorizzazione dei beni in questione, al fine di consentirne un'ampia
e corretta fruizione da parte della collettivita'.