Art. 3.
                       Natura degli interventi
 
   1. Gli interventi di cui al precedente articolo 1 consistono nella
concessione di:
    a)  contributi  finanziari  per  il  sostegno  al   funzionamento
dell'istituto  e  per il conseguimento delle sue specifiche finalita'
con particolare riferimento alle iniziative di  promozione  culturale
ed educativa attinenti precipuamente alla comunita' regionale;
     b)  spese  per  iniziative  culturali  e  programmi,  promossi e
sostenuti dalla Regione,  e  da  realizzarsi  con  la  collaborazione
scientifica  ed  organizzativa di uno o piu' istituti, anche mediante
le  necessarie  forme   di   coordinamento   (di   competenza   della
conferenza);  la quota destinata a tali spese non puo' superare il 20
per cento dello stanziamento annuale  previsto  in  bilancio  per  la
presente legge;
     c)  contributi  finanziari  per  lavori  di  recupero,  mediante
restauro conservativo, di ristrutturazione  o  di  consolidamento  di
immobili  di  proprieta'  dell'istituto destinati a servizi culturali
accessibili al pubblico, nonche' contributi finanziari per lavori  di
manutenzione  ordinaria e straordinaria, su immobili di proprieta' di
enti pubblici concessi in uso  agli  istituti  per  il  conseguimento
delle  proprie finalita', limitatamente agli interventi di competenza
degli stessi istituti in virtu' degli atti di concessione;
     d)  contributi  finanziari  per   l'acquisizione   di   beni   e
attrezzature  finalizzati ad assicurare un'ampia fruibilita' pubblica
del    patrimonio    culturale    dell'istituto,    anche    mediante
l'utilizzazione delle moderne tecnologie.