Art. 3. Natura degli interventi 1. Gli interventi di cui al precedente articolo 1 consistono nella concessione di: a) contributi finanziari per il sostegno al funzionamento dell'istituto e per il conseguimento delle sue specifiche finalita' con particolare riferimento alle iniziative di promozione culturale ed educativa attinenti precipuamente alla comunita' regionale; b) spese per iniziative culturali e programmi, promossi e sostenuti dalla Regione, e da realizzarsi con la collaborazione scientifica ed organizzativa di uno o piu' istituti, anche mediante le necessarie forme di coordinamento (di competenza della conferenza); la quota destinata a tali spese non puo' superare il 20 per cento dello stanziamento annuale previsto in bilancio per la presente legge; c) contributi finanziari per lavori di recupero, mediante restauro conservativo, di ristrutturazione o di consolidamento di immobili di proprieta' dell'istituto destinati a servizi culturali accessibili al pubblico, nonche' contributi finanziari per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, su immobili di proprieta' di enti pubblici concessi in uso agli istituti per il conseguimento delle proprie finalita', limitatamente agli interventi di competenza degli stessi istituti in virtu' degli atti di concessione; d) contributi finanziari per l'acquisizione di beni e attrezzature finalizzati ad assicurare un'ampia fruibilita' pubblica del patrimonio culturale dell'istituto, anche mediante l'utilizzazione delle moderne tecnologie.