Art. 4. Albo degli istituti 1. Il Consiglio regionale provvede, dietro richiesta degli istituti interessati e su proposta della Giunta regionale, alla costituzione dell'albo degli istituti culturali di "interesse regionale" ammessi ai benefici previsti dalla presente legge sulla base dei seguenti requisiti: 1) costituzione da almeno cinque anni; 2) rilievo scientifico del patrimonio dell'istituto e sua considerazione di bene culturale la cui perdita rappresenterebbe un danno pubblico; 3) fruibilita' pubblica del patrimonio e dei servizi culturali dell'istituto per almeno venti ore settimanali; 4) disponibilita' di strutture, attrezzature ed organizzazioni adeguate allo svolgimento della propria attivita'; 5) assenza di scopo di lucro; 6) svolgimento di attivita' di rilevante valore scientifico sulla base di una programmazione pluriennale. 2. L'albo di cui alla presente legge ha validita' triennale ed il Consiglio regionale provvede, alla scadenza del triennio, all'aggiornamento dell'albo stesso. Il primo triennio scade alla fine del terzo anno, escluso quello di prima applicazione della legge. 3. Gli istituti che intendono accedere all'albo devono presentare apposita domanda entro il 30 giugno dell'anno che precede il triennio di validita' dell'albo, allegando la seguente documentazione: a) statuto, atto costitutivo, elenco delle cariche sociali; b) situazione patrimoniale dalla quale sia possibile desumere, tra l'altro, gli elementi di valutazione dei requisiti di cui ai punti 2 e 3 del presente articolo; c) dettagliata relazione sulle modalita' di gestione e conservazione dei beni e loro uso, sull'accesso del pubblico e relativi orari; d ) curriculum dell'attivita' svolta, con particolare riferimento a quanto indicato al punto 6 del presente articolo.