Art. 4.
                         Albo degli istituti
 
   1.   Il  Consiglio  regionale  provvede,  dietro  richiesta  degli
istituti interessati e  su  proposta  della  Giunta  regionale,  alla
costituzione   dell'albo   degli  istituti  culturali  di  "interesse
regionale" ammessi ai benefici previsti dalla  presente  legge  sulla
base dei seguenti requisiti:
    1) costituzione da almeno cinque anni;
    2)   rilievo  scientifico  del  patrimonio  dell'istituto  e  sua
considerazione di bene culturale la cui perdita  rappresenterebbe  un
danno pubblico;
    3)  fruibilita'  pubblica  del patrimonio e dei servizi culturali
dell'istituto per almeno venti ore settimanali;
    4) disponibilita' di strutture,  attrezzature  ed  organizzazioni
adeguate allo svolgimento della propria attivita';
    5) assenza di scopo di lucro;
    6) svolgimento di attivita' di rilevante valore scientifico sulla
base di una programmazione pluriennale.
   2.  L'albo di cui alla presente legge ha validita' triennale ed il
Consiglio   regionale   provvede,   alla   scadenza   del   triennio,
all'aggiornamento dell'albo stesso. Il primo triennio scade alla fine
del terzo anno, escluso quello di prima applicazione della legge.
   3.  Gli istituti che intendono accedere all'albo devono presentare
apposita domanda entro il 30 giugno dell'anno che precede il triennio
di validita' dell'albo, allegando la seguente documentazione:
     a) statuto, atto costitutivo, elenco delle cariche sociali;
     b) situazione patrimoniale dalla quale sia  possibile  desumere,
tra  l'altro,  gli  elementi  di  valutazione dei requisiti di cui ai
punti 2 e 3 del presente articolo;
     c)  dettagliata  relazione  sulle  modalita'   di   gestione   e
conservazione  dei  beni  e  loro  uso,  sull'accesso  del pubblico e
relativi orari;
     d  )   curriculum   dell'attivita'   svolta,   con   particolare
riferimento a quanto indicato al punto 6 del presente articolo.