Art. 5.
                        Domande di contributo
 
   1.  Per  l'ammissione  ai benefici previsti dalla presente legge i
legali rappresentanti dell'istituto inoltrano apposita  domanda  alla
Regione  Lazio,  assessorato alla cultura, entro il 30 giugno di ogni
anno, corredata da:
     a) aggiornamento della situazione patrimoniale  e  organizzativa
dell'istituto;
     b)  relazione  sull'attivita'  svolta  nell'anno precedente e su
quella programmata per  l'anno  cui  si  riferisce  la  richiesta  di
contributo, con allegati bilancio consuntivo e bilancio preventivo;
     c)    documentazione   tecnica   ed   amministrativa   richiesta
dall'assessorato alla cultura della Regione per gli interventi di cui
all'articolo 3, lettere c ) e d);
     d) dichiarazione contenente  dettagliate  informazioni  circa  i
livelli  di  fruizione  dei  servizi  culturali  resi dall'istituto e
aperti al pubblico (entita' e caratteristiche delle raccolte, orari e
modalita' di fruizione, numero  degli  utenti  nell'anno  precedente,
attivita' esterne);
     e)  dichiarazione  attestante  che per lo stesso titolo non sono
stati richiesti e/o ottenuti contributi da parte  di  altri  enti  ed
organismi pubblici;
     f) relazione illustrativa e rendicontazione amministrativa sulla
utilizzazione  dei  finanziamenti  ottenuti  nell'anno  precedente ai
sensi del precedente articolo 3.