Art. 5. Domande di contributo 1. Per l'ammissione ai benefici previsti dalla presente legge i legali rappresentanti dell'istituto inoltrano apposita domanda alla Regione Lazio, assessorato alla cultura, entro il 30 giugno di ogni anno, corredata da: a) aggiornamento della situazione patrimoniale e organizzativa dell'istituto; b) relazione sull'attivita' svolta nell'anno precedente e su quella programmata per l'anno cui si riferisce la richiesta di contributo, con allegati bilancio consuntivo e bilancio preventivo; c) documentazione tecnica ed amministrativa richiesta dall'assessorato alla cultura della Regione per gli interventi di cui all'articolo 3, lettere c ) e d); d) dichiarazione contenente dettagliate informazioni circa i livelli di fruizione dei servizi culturali resi dall'istituto e aperti al pubblico (entita' e caratteristiche delle raccolte, orari e modalita' di fruizione, numero degli utenti nell'anno precedente, attivita' esterne); e) dichiarazione attestante che per lo stesso titolo non sono stati richiesti e/o ottenuti contributi da parte di altri enti ed organismi pubblici; f) relazione illustrativa e rendicontazione amministrativa sulla utilizzazione dei finanziamenti ottenuti nell'anno precedente ai sensi del precedente articolo 3.