Art. 6. Concessione dei contributi 1. A partire dall'anno successivo a quello di prima applicazione della presente legge, il Consiglio regionale approva piani triennali in cui determina le linee di indirizzo programmatico, le iniziative culturali di interesse regionale da realizzare nel triennio, gli stanziamenti annuali compatibilmente con le disponibilita' di bilancio. A tal fine il Consiglio regionale si avvale dei contributi scientifici e propositivi da acquisire nell'ambito di una conferenza regionale degli istituti culturali di cui al precedente articolo 2, da tenersi almeno ogni tre anni e comunque prima della elaborazione dei piani triennali. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare permanente, approva i piani annuali.