Art. 6.
                     Concessione dei contributi
 
   1. A partire dall'anno successivo a quello di  prima  applicazione
della  presente legge, il Consiglio regionale approva piani triennali
in cui determina le linee di indirizzo programmatico,  le  iniziative
culturali  di  interesse  regionale  da  realizzare nel triennio, gli
stanziamenti  annuali  compatibilmente  con  le   disponibilita'   di
bilancio.  A tal fine il Consiglio regionale si avvale dei contributi
scientifici e propositivi da acquisire nell'ambito di una  conferenza
regionale  degli  istituti culturali di cui al precedente articolo 2,
da tenersi almeno ogni tre anni e comunque prima  della  elaborazione
dei  piani  triennali.  La  Giunta  regionale,  sentita la competente
commissione consiliare permanente, approva i piani annuali.