Art. 7.
              Criteri per la definizione dei contributi
 
   1. Il Consiglio regionale, nella definizione dei criteri da inser-
ire nei piani triennali tiene conto delle seguenti indicazioni:
    1) per i contributi di cui al precedente articolo 3, lettera  a),
saranno  considerate  la  quantita'  e  la  rilevanza delle attivita'
promosse e dei servizi culturali offerti al pubblico in via ordinaria
dall'istituto;
    2) per i contributi di cui al precedente articolo 3, lettere c  )
e d) l'entita' dei contributi stessi non puo' superare l'80 per cento
della  spesa  prevista  ritenuta  accoglibile  e non coperta da altri
eventuali interventi contributivi.