Art. 8.
                      Erogazione dei contributi
 
   1. I contributi concessi dalla  Regione  vengono  erogati  con  le
seguenti modalita':
    articolo 3, lettera a):
     100  per  cento a seguito della esecutivita' della deliberazione
che impegna i fondi;
    articolo 3, lettera c):
     10 per cento a completamento della documentazione;
     80 per cento dietro presentazione del verbale  di  consegna  dei
lavori;
     10 per cento dietro invio della dichiarazione di ultimazione dei
lavori;
    articolo 3, lettere b ) e d):
     70  per  cento  a seguito della esecutivita' della deliberazione
che impegna i fondi;
     30   per   cento   dietro   presentazione    della    necessaria
documentazione.
   2.  Tutti  i  contributi  sono  vincolati alla realizzazione delle
iniziative per le quali sono stati  concessi  e  non  possono  essere
utilizzati  diversamente.  Il  contributo puo' essere revocato quando
non sia rispettata la destinazione di  cui  al  paragrafo  precedente
ovvero  nel  caso  in  cui gli istituti interessati non forniscano il
rendiconto e/o la documentazione richiesta.