Art. 8. Erogazione dei contributi 1. I contributi concessi dalla Regione vengono erogati con le seguenti modalita': articolo 3, lettera a): 100 per cento a seguito della esecutivita' della deliberazione che impegna i fondi; articolo 3, lettera c): 10 per cento a completamento della documentazione; 80 per cento dietro presentazione del verbale di consegna dei lavori; 10 per cento dietro invio della dichiarazione di ultimazione dei lavori; articolo 3, lettere b ) e d): 70 per cento a seguito della esecutivita' della deliberazione che impegna i fondi; 30 per cento dietro presentazione della necessaria documentazione. 2. Tutti i contributi sono vincolati alla realizzazione delle iniziative per le quali sono stati concessi e non possono essere utilizzati diversamente. Il contributo puo' essere revocato quando non sia rispettata la destinazione di cui al paragrafo precedente ovvero nel caso in cui gli istituti interessati non forniscano il rendiconto e/o la documentazione richiesta.