Art. 2. 1. Qualora le esigenze funzionali dell'organizzazione del lavoro lo richiedano, gli istituti autonomi case popolari possono istituire, nell'ambito delle strutture organizzative di cui al precedente articolo, unita' organiche operative, denominate sezioni, la cui responsabilita' e' affidata a personale inquadrato nella VIII qualifica funzionale. 2. Il numero di dette sezioni e' determinato sulla base di criteri di funzionalita' e tempestivita' della organizzazione del lavoro.