Art. 2.
 
   1.  Qualora  le esigenze funzionali dell'organizzazione del lavoro
lo richiedano, gli istituti autonomi case popolari possono istituire,
nell'ambito  delle  strutture  organizzative  di  cui  al  precedente
articolo,  unita'  organiche  operative,  denominate  sezioni, la cui
responsabilita'  e'  affidata  a  personale  inquadrato  nella   VIII
qualifica funzionale.
   2. Il numero di dette sezioni e' determinato sulla base di criteri
di funzionalita' e tempestivita' della organizzazione del lavoro.