Art. 6.
 
   1.  Qualora,  dopo  aver  attuato  l'inquadramento  nella  seconda
qualifica funzionale dirigenziale, ai sensi del  precedente  articolo
4,  il  personale  assegnato in sede di prima applicazione alla prima
qualifica  funzionale  dirigenziale  risulti  in   numero   superiore
rispetto  ai  posti  in  organico  fissati  ai  sensi  del precedente
articolo 3, il personale  eccedente  mantiene  l'inquadramento  nella
predetta   prima  qualifica  funzionale  dirigenziale,  in  posizione
sovrannumeraria.  I  dirigenti  da  collocare  in  sovrannumero  sono
individuati  sulla  base  della  graduatoria  di  cui  al  precedente
articolo 4.