Art. 6. 1. Qualora, dopo aver attuato l'inquadramento nella seconda qualifica funzionale dirigenziale, ai sensi del precedente articolo 4, il personale assegnato in sede di prima applicazione alla prima qualifica funzionale dirigenziale risulti in numero superiore rispetto ai posti in organico fissati ai sensi del precedente articolo 3, il personale eccedente mantiene l'inquadramento nella predetta prima qualifica funzionale dirigenziale, in posizione sovrannumeraria. I dirigenti da collocare in sovrannumero sono individuati sulla base della graduatoria di cui al precedente articolo 4.