Art. 7.
 
   1. La spesa relativa all'attuazione della presente legge fa carico
ai bilanci degli enti interessati che, trattandosi di  esecuzione  di
norma   contenuta   in   precedenti   accordi   contrattuali,   hanno
opportunamente incrementato i competenti capitoli del bilancio 1991.
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di
osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.
    Roma, 29 agosto 1991
 
                                GIGLI
 
   Promulgata  ai  sensi  dell'art.  32  dello  statuto della regione
Lazio, in relazione all'ultimo comma dell'art. 127 della Costituzione
della Repubblica italiana.