Art. 7. 1. La spesa relativa all'attuazione della presente legge fa carico ai bilanci degli enti interessati che, trattandosi di esecuzione di norma contenuta in precedenti accordi contrattuali, hanno opportunamente incrementato i competenti capitoli del bilancio 1991. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio. Roma, 29 agosto 1991 GIGLI Promulgata ai sensi dell'art. 32 dello statuto della regione Lazio, in relazione all'ultimo comma dell'art. 127 della Costituzione della Repubblica italiana.